DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1961, n. 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica;
Vista la legge 8 luglio 1956, n. 782, sulla trasformazione delle Scuole di magistero professionale per la donna e delle annesse Scuole professionali femminili in Istituti tecnici femminili;
Visto il decreto ministeriale 16 novembre 1959 con il quale sono stati approvati gli orari ed i programmi di insegnamento dell'indirizzo generale negli Istituti tecnici femminili;
Visto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;
Visto il regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;
Sulla
proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro; Decreta
Art. 1
A decorrere dal 1 ottobre 1961 e' istituito un Istituto tecnico femminile ad indirizzo generale nelle localita' sottoindicate: 1) Ancona; 2) Arezzo; 3) Caltanissetta; 4) Catanzaro; 5) Foggia; 6) Jesi; 7) Napoli; 8) Piazza Armerina; 9) Roma IV; 10) Roma V; 11) Salerno; 12) Siracusa; 13) Sora; 14) Trieste.
Art. 2
Le Scuole professionali femminili di Arezzo, Catanzaro, Foggia, Napoli "V. Emanuele II", Piazza Armerina, Roma "C. Antonietti", Roma "Saffi" Salerno, Siracusa e Trieste sono gradualmente soppresse a decorrere dal 1 ottobre 1961.
Art. 3
I posti di ruolo e quelli da conferirsi per incarico presso gli Istituti tecnici femminili di cui all'art. 1 sono indicati nelle tabelle A e B, annesse al presente decreto, firmate, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.
Art. 4
Alle istituzioni di cui al precedente art. 1 si applicano le norme stabilite dagli articoli 7 e 8 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739. I contributi annui a carico dello Stato per il mantenimento degli Istituti suddetti sono stabiliti nella misura indicata nella tabella C, annessa al presente decreto, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro. L'onere della spesa derivante dall'applicazione del presente decreto gravera' sul cap. 115, esercizio finanziario 1961-62 del bilancio del Ministero della pubblica istruzione e sui capitolo corrispondente per gli esercizi successivi. Gli Istituti tecnici femminili di cui all'art. 1 sono autorizzati a rilasciare diplomi di abilitazione e certificati di studio originali, in sostituzione di quelli provvisori rilasciati durante il periodo del loro eventuale funzionamento in via sperimentale.
GRONCHI BOSCO - SCELBA - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 25 maggio 1963
Atti del Governo, registro n. 169, foglio n. 97. - VILLA
Tabelle
TABELLA A Tabella organica degli Istituti tecnici femminili di Ancona, Arezzo, Caltanissetta, Catanzaro, Jesi, Roma IV, Siracusa, Sora, e Trieste TABELLA B Tabella organica degli Istituti tecnici femminili di Foggia, Napoli, Piazza Armerina e Salerno Parte di provvedimento in formato grafico
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