DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1961, n. 1988
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica;
Vista la legge 8 luglio 1956, n. 782;
Visto il decreto ministeriale 16 novembre 1959, con il quale sono stati approvati gli orari e i programmi di insegnamento dell'indirizzo generale negli Istituti tecnici femminili;
Visto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;
Visto il regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;
Visto il decreto ministeriale 7 ottobre 1933, pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, parte I. n. 46, del 1938, riguardante il pareggiamento della Scuola di magistero professionale per la donna, ammessa alla Scuola professionale femminile "Venidramin Corner" di Venezia, il cui pareggiamento viene confermato con il decreto stesso;
Considerato
che le predette Scuole sono state trasformate di fatto, previa autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione, con decorrenza dal 1 ottobre 1960, in Istituto tecnico femminile pareggiato Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro; Decreta:
Art. 1
A decorrere dal 1 ottobre 1961, l'Istituto tecnico femminile pareggiato "Vendramin Corner" di Venezia e' convertito in Istituto tecnico femminile statale ad indirizzo generale. I posti di ruolo e quelli da conferirsi per incarico presso l'Istituto stesso sono indicati nella tabella annessa al presente decreto, firmata d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro. Il personale di ruolo dell'Istituto predetto sara' assunto nei ruoli dello Stato secondo le norme previste dal regio decreto 6 giugno 1925, n. 1084 e dal regio decreto 15 maggio 1930, n. 740.
Art. 2
Alla suddetta statizzazione si applicano le norme di cui al regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739. Gli oneri previsti dall'art. 144, lett. E/ 3, del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, sono assunti dall'Amministrazione provinciale di Venezia, giusta deliberazione consiliare del 28 luglio 1961; n. 15064, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa il 7 agosto 1961, con il n. 2853. Il contributo annuo a carico dello Stato per il mantenimento dell'Istituto suddetto e' stabilito in L. 35.000.000.
Art. 3
La spesa derivante dall'applicazione del presente decreto gravera' sul cap. 115, art. 1 del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1961-62 e sul capitolo e articolo corrispondenti degli esercizi successivi.
GRONCHI BOSCO - SCELBA - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 13 giugno 1964
Atti del Governo, registro n. 183, foglio n. 165. - VILLA
Tabella
Tabella organica dell'Istituto tecnico femminile di Venezia Parte di provvedimento in formato grafico
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