LEGGE 25 gennaio 1962, n. 26
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
La somministrazione, il rinnovamento e la manutenzione degli oggetti di vestiario e di equipaggiamento personale dei sergenti maggiori, sergenti, graduati e militari di truppa dell'Esercito e dell'Aeronautica nonchè dei secondi capi, sergenti, sottocapi e comuni della Marina sono effettuati a cura e spese dell'Amministrazione militare. A cura e spese dell'Amministrazione militare è anche effettuata la somministrazione degli oggetti occorrenti per la pulizia personale ai graduati e militari di truppa dell'Esercito e dell'Aeronautica nonchè ai sottocapi e comuni della Marina.
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