LEGGE 30 gennaio 1962, n. 27
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico. Agli insegnanti di ruolo di storia dell'arte che, in possesso della abilitazione specifica, abbiano prestato, anteriormente all'entrata in vigore del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1188, servizio presso i licei classici statali come incaricati di tale insegnamento è valutato, ai fini giuridici, tutto il servizio da essi prestato fino alla loro assunzione in ruolo. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 30 gennaio 1962 GRONCHI FANFANI -BOSCO - TAVIANI Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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