DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 gennaio 1962, n. 38

Type DPR
Publication 1962-01-27
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 3 della legge 22 dicembre 1956, n. 1589; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le partecipazioni statali; Decreta: E' costituito, ai fini dell'inquadramento delle partecipazioni statali previsto dall'art. 3 della legge 22 dicembre 1956, n. 1589, l'Ente autonomo o di gestione per le partecipazioni del Fondo di finanziamento dell'industria, meccanica, con personalita' giuridica di diritto pubblico e con sede in Roma, e ne e' approvato l'annesso statuto.

GRONCHI FANFANI - BO

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 17 febbraio 1962

Atti del Governo, registro n. 143, foglio n. 139. - VILLA

Statuto dell'Ente autonomo di gestione-art. 1

Statuto dell'Ente autonomo di gestione per le partecipazioni del Fondo di finanziamento dell'industria meccanica. Art. 1. ((L'E.F.I.M. - Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera, con personalita' giuridica di diritto pubblico e sede in Roma provvede a gestire, operando secondo criteri di economicita', le partecipazioni ad esso trasferite o da esso acquisite ai sensi di legge)). Le direttive generali che l'Ente deve eseguire per la attuazione dei propri compiti sono determinate dal Comitato interministeriale previsto dall'art. 4 della legge 22 dicembre 1956, n. 1589.

Statuto dell'Ente autonomo di gestione-art. 2

Art. 2. Sono organi dell'Ente: 1) il presidente; 2) il Consiglio di amministrazione; 3) il Collegio sindacale.

Statuto dell'Ente autonomo di gestione-art. 3

Art. 3. Il presidente e' nominato con decreto del Ministro per le partecipazioni statali. Egli ha la rappresentanza legale dell'Ente, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione e da' esecuzione alle relative deliberazioni.

Statuto dell'Ente autonomo di gestione-art. 4

Art. 4. ((Il consiglio di amministrazione e' composto dal presidente dell'ente e da otto membri, nominati con decreto del Ministro per le partecipazioni statali. Fanno parte del consiglio un rappresentante del Ministero delle partecipazioni statali ed uno del Ministero del bilancio e della programmazione economica)). ((Il consiglio dura in carica un triennio. Alla scadenza di scelti tra persone che non abbiano fatto parte del consiglio ogni triennio almeno due degli otto membri devono essere scaduto)). Per gravi motivi di pubblico interesse il Consiglio puo' essere sciolto con decreto del Ministro per le partecipazioni statali. Nella stessa forma si provvede in tal caso alla nomina di un commissario straordinario. La gestione commissariale non puo' protrarsi oltre un anno.

Statuto dell'Ente autonomo di gestione-art. 5

Art. 5. Il Consiglio e' preposto all'amministrazione dell'Ente, in particolare spetta al Consiglio deliberare: a) sul bilancio e sul conto economico dell'Ente, promuovendone l'approvazione ministeriale; b) sul riparto degli utili; c) sulla emissione di obbligazioni e su ogni altra operazione di finanziamento; d) sull'acquisto, la vendita e la permuta di immobili; e) sulle proposte di modifica dello statuto; f) sulla nomina e revoca del direttore generale. Il Consiglio puo', di volta in volta, delegare al presidente o ad uno o piu' degli altri membri quelle attribuzioni per le quali non sia espressa riserva in disposizioni legislative o statutarie, determinando, pero', i limiti della delega che non puo', in ogni caso, avere durata superiore ad un anno.

Statuto dell'Ente autonomo di gestione-art. 6

Art. 6. ((Il consiglio e' convocato dal presidente quando lo ritenga necessario e, in ogni caso, una volta al mese; deve essere altresi' convocato ove ne facciano richiesta almeno quattro membri. Per la validita' delle sue adunanze e' necessaria la presenza di almeno cinque membri. In caso di assenza o impedimento del presidente, il consiglio e' presieduto dal piu' anziano dei membri presenti. Le deliberazioni sono adottate con la maggioranza dei voti dei membri presenti: in caso di parita' prevale il voto di chi presiede)).

Statuto dell'Ente autonomo di gestione-art. 7

Art. 7. ((Il collegio sindacale e' costituito da un funzionario del Ministero delle partecipazioni statali che lo presiede e da altri due sindaci iscritti negli albi dei revisori dei conti. Sono nominati anche due sindaci supplenti. I sindaci sono nominati con decreto del Ministro per le partecipazioni statali e durano in carica tre anni. Alla scadenza di ogni triennio almeno uno dei componenti del collegio sindacale sara' scelto tra persone che non abbiano fatto parte del collegio sindacale scaduto)).

Statuto dell'Ente autonomo di gestione-art. 8

Art. 8. I sindaci esercitano il controllo sulla gestione contabile, amministrativa e finanziaria dell'Ente e sull'osservanza delle disposizioni di legge e dello statuto; assistono alle adunanze del Consiglio di amministrazione, attestano la veridicita' dei bilanci e dei prospetti di emissione delle obbligazioni. Possono, in ogni caso, esaminare i libri contabili dell'Ente e le documentazioni relative a ciascuna scritturazione. Il Collegio sindacale esercita la sua funzione anche durante i periodi di gestione commissariale.

Statuto dell'Ente autonomo di gestione-art. 9

Art. 9. Assiste alle sedute del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale un magistrato della Corte dei conti, per l'esercizio del controllo ai sensi della [legge 21 marzo 1958, n. 259](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1958-03-21;259).

Statuto dell'Ente autonomo di gestione-art. 10

Art. 10. La vigilanza sulla gestione dell'Ente e' esercitata dal Ministero per le partecipazioni statali. Le deliberazioni del Consiglio, indicate nella lettera e) del primo comma dell'art. 5, debbono essere comunicate al Ministero delle partecipazioni statali entro cinque giorni dalla loro adozione e sono approvate e rese esecutive nelle stesse forme richieste per l'approvazione del presente statuto.

Statuto dell'Ente autonomo di gestione-art. 11

Art. 11. ((L'esercizio dell'ente e' regolato ad anno solare. Alla chiusura di ogni esercizio viene compilato il bilancio comprendente la situazione patrimoniale ed il conto profitti e perdite. Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio il bilancio deve essere trasmesso per l'approvazione al Ministro per le partecipazioni statali, insieme con le relazioni del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale. Alla relazione del consiglio di amministrazione dovra' essere unito anche un rapporto sulla situazione economica del settore nel quale l'ente opera e delle aziende inquadrate nell'ente)).

Statuto dell'Ente autonomo di gestione-art. 12

Art. 12. Agli oneri di esercizio l'Ente fa fronte con i proventi della gestione. Gli utili netti annuali, risultanti dal conto profitti e perdite, sono destinati: il 20 per cento alla formazione di un fondo di riserva ordinario per l'ammortizzazione di eventuali perdite di esercizio; il 15 per cento per l'incoraggiamento di ricerche scientifiche e tecniche nel settore nel quale l'Ente opera e per la preparazione di elementi da avviare alle carriere direttive e tecniche nel settore stesso; il residuo 65 per cento al tesoro dello Stato.

Statuto dell'Ente autonomo di gestione-art. 13

Art. 13. I rapporti tra l'Ente ed i propri dipendenti sono regolati da contratti di impiego privato. I dipendenti dell'Ente che ricoprono, per rappresentante gli interessi, cariche di amministratori, sindaci e liquidatori di societa' ed enti da esso controllati o nei quali esso abbia partecipazioni, hanno l'obbligo di riservare all'Ente gli emolumenti percepiti per le suddette cariche. Visto, il Ministro per le partecipazioni statali BO

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