DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 gennaio 1962, n. 45
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 4 della legge 14 ottobre 1957, n. 1203, che conferisce al Governo la delega ad emanare, fino all'entrata in vigore della seconda tappa del periodo transitorio definito dall'art. 8 del Trattato istitutivo della Comunita' Economica Europea, con decreti aventi valore di legge ordinaria, le norme necessarie a dare esecuzione agli obblighi previsti dall'articolo 11 del Trattato stesso;
Visti gli articoli 9, 10, 189 e 191 del Trattato medesimo;
Vista la legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424;
Vista la tariffa doganale dei dazi di importazione della Repubblica italiana, approvata con decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 1961, numero 1339;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1961, n. 1086;
Vista la legge 10 marzo 1955, n. 103;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1957, n. 1167.
Vista la legge 18 marzo 1958, n. 284;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 1960, n. 1587;
Vista la decisione della Commissione della Comunita' Economica Europea in data 28 giugno 1960, con cui sono state stabilite, in applicazione dell'art. 10, paragrafo 2, comma secondo, del Trattato sopra indicato, le disposizioni da adottarsi per la circolazione delle merci nella cui fabbricazione sono stati impiegati prodotti di Paesi terzi non assoggettati ai dazi doganali ed alle tasse di effetto equivalente loro applicabili, ovvero che sono stati ammessi alla restituzione parziale o totale di tali dazi e tasse;
Vista la decisione della Commissione della Comunita' Economica Europea in data, 5 dicembre 1960, che ha integrato quella del 28 giugno 1960 sopraspecificata per quanto concerne l'impiego, in regime di temporanea importazione o con ammissione alla restituzione del dazio, dei prodotti siderurgici previsti dal Trattato istitutivo della Comunita', Europea Carbone e Acciaio;
Vista la decisione della Commissione della Comunita' Economica Europea in data 5 dicembre 1960, relativa ai metodi di cooperazione amministrativa per l'applicazione dell'art. 9, paragrafo 2, del Trattato che, istituisce la Comunita' Economica Europea;
Vista la decisione della Commissione della Comunita' Economica Europea del 20 dicembre 1961, con cui e' stata variata l'aliquota del diritto per traffico di perfezionamento da applicarsi alle merci esportate, dal 1 gennaio 1962, verso gli altri Stati membri della C.E.E., nella cui fabbricazione sono stati impiegati prodotti di Paesi terzi non assoggettati ai dazi doganali ed alle tasse di effetto equivalente loro applicabili, ovvero che sono stati ammessi alla restituzione parziale o totale di tali dazi e tasse;
Ritenuta la necessita' di adattare l'ordinamento giuridico interno alla predetta decisione del 20 dicembre 1961;
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e le foreste, per la industria ed il commercio e per il commercio con l'estero; Decreta:
Art. 1
A partire dal 1 gennaio 1962 l'aliquota del diritto per traffico di perfezionamento, di cui al comma secondo dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica, del 24 dicembre 1960, n. 1587, e' stabilita nel 35% della quotita' daziaria che, secondo la specie dei prodotti non comunitari da tassarsi, e' iscritta nella Tariffa doganale comune o, per i prodotti rientranti nella competenza della Comunita' Europea Carbone e Acciaio, nella tariffa doganale armonizzata della Repubblica italiana.
Art. 2
Nella stessa misura di cui al precedente articolo e' percepito il diritto per traffico di perfezionamento sui quantitativi di frumento non comunitario importati, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1961, n. 1086, a reintegro di quelli impiegati per la preparazione di prodotti della macinazione, della pastificazione e della panificazione esportati verso gli altri Stati membri della Comunita' Economica Europea.
Art. 3
A partire dal 1 gennaio 1962 le aliquote di restituzione stabilite dai decreti del Presidente della Repubblica 20 aprile 1955, n. 367 e 9 ottobre 1957, n. 1167, in applicazione della legge 10 marzo 1955, n. 103, prorogata con legge 18 marzo 1958, n. 284, sono ridotte del 35% nei confronti dei prodotti dell'industria meccanica da essa previsti, quando siano esportati, con rilascio del certificato di circolazione, verso gli altri Paesi della Comunita' Economica Europea.
Art. 4
Le aliquote di restituzione da applicarsi nei confronti dei prodotti esportati nelle condizioni di cui al precedente articolo 3 vengono pertanto fissate come appresso: l'aliquota di L. 15 e ridotta a L. 9,75 " " 18 " " 11,70 " " 20 " " 13,00 " " 25 " " 16,25 " " 30 " " 19,50 " " 35 " " 22,75 " " 40 " " 26,00 " " 45 " " 29,25 " " 50 " " 32,50 " " 60 " " 39,00 " " 70 " " 45,50 " " 80 " " 52,00 " " 90 " " 58,50 " " 100 " " 65,00 " " 110 " " 71,50 " " 145 " " 94,25 " " 150 " " 97,50 " " 170 " " 110,50 " " 180 " " 117,00 " " 200 " " 130,00 " " 220 " " 143,00 " " 230 " " 149,50 " " 300 " " 195,00 " " 400 " " 260,00 " " 500 " " 325,00 " " 550 " " 357,50 " " 600 " " 390,00 " " 700 " " 455,00 " " 800 " " 520,00 " " 900 " " 585,00
Art. 5
Il presente decreto ha effetto dal 1 gennaio 1962.
GRONCHI FANFANI - TRABUCCHI - SEGNI - TAVIANI - PELLA - RUMOR - COLOMBO - MARTINELLI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 21 febbraio 1962
Atti del Governo, registro n. 143, foglio n. 176. - VILLA
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