LEGGE 10 febbraio 1962, n. 57
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Denominazione dell'Albo
L'Albo nazionale degli appaltatori di opere pubbliche, istituito presso il Ministeri dei lavori pubblici, assume la denominazione di "Albo nazionale dei costruttori", è disciplinato dalle seguenti norme, che sostituiscono quelle contenute nella legge 30 marzo 1942, n. 511, e comprende tutti coloro che eseguono i lavori classificati nella tabella allegata.
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