LEGGE 10 febbraio 1962, n. 67

Type Legge
Publication 1962-02-10
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

È autorizzata la spesa di lire 100.000.000 per il completamento, a cura del Ministero dei trasporti, delle attrezzature del Laboratorio sperimentale funiviario di cui alla legge 19 marzo 1952, n. 183, per l'acquisto dell'area sulla quale dovrà sorgere un impianto funiviario sperimentale e per l'acquisto, la costruzione ed il montaggio delle varie strutture e membrature dell'impianto stesso.

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