DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 gennaio 1962, n. 71
Art. 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 10 FEBBRAIO 1984, N. 21))
Art. 2
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 10 FEBBRAIO 1984, N. 21))
Art. 3
L'articolo 420 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio per la contabilita' dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e' sostituito dal seguente: "Gli ufficiali pagatori debbono pagare i titoli di spesa ai creditori che si presentino in persona o a chi sia nominativamente indicato nei titoli stessi e siano da loro conosciuti. Gli intestatari non conosciuti devono provare l'identita' della loro persona, mediante attestazione di chi sia noto all'ufficiale pagatore. Quando questi non avesse modo di accertare la identita' dell'intestatario, se, egli e' un pubblico funzionario, puo' richiedere la legalizzazione della firma, dalla autorita' locale, e se e' un privato puo' esigere che la firma sia autenticata da un notaio. Il pagamento di somme non superiori alle lire seicentomila puo' essere effettuato, in deroga alle norme di cui ai precedenti commi del presente articolo, anche su esibizione di uno dei seguenti documenti di identita' personale, fatta eccezione per la carta d'identita' la quale e' valida per i pagamenti d'importo non superiore alle lire sessantamila: 1) passaporto; 2) libretto personale di concessione ferroviaria per gli impiegati dello Stato in attivita' di servizio e in pensione; 3) tessere di riconoscimento, con fotografia, rilasciate di Amministrazioni statali ai propri dipendenti; 4) libretto per licenza di porto d'armi; 5) tessera postale di riconoscimento; 6) patente di abilitazione per la guida di autoveicoli; 7) carta d'identita'. Ai soli fini dell'identificazione personale dei creditori, da, parte degli ufficiali pagatori, i documenti indicati nel presente articolo hanno la validita' di cinque anni o quella eventualmente maggiore stabilita per i documenti stessi".
GRONCHI FANFANI - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla
Corte dei conti, addi' 3 marzo 1962 Atti del
Governo, registro n. 144, foglio n. 39. - VILLA
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