DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 gennaio 1962, n. 73

Type DPR
Publication 1962-01-27
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 11 e 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la costituzione ed il funzionamento degli Istituti fisioterapici ospedalieri di Roma, approvato con regio decreto 4 agosto 1932, n. 1296;

Visto il regio decreto 6 luglio 1933, n. 1310, che approva il regolamento per l'esecuzione del citato testo unico;

Visto il regio decreto 5 settembre 1938, n. 1997, che modifica le tabelle organiche del personale sanitario ed i programmi per gli esami di concorso ai posti degli Istituti fisioterapici ospedalieri di Roma;

Ritenuta la necessita' di apportare modifiche ai predetti regi decreti 6 luglio 1933, n. 1310, e 5 settembre 1938, n. 1997;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per la sanita', di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1

Le tabelle organiche del personale laureato addetto ai servizi sanitari dell'Istituto "Regina Elena", di cui al regio decreto 5 settembre 1938, n. 1997, sono sostituite da quelle annesse al presente decreto vistate dal Ministro per la sanita' e dal Ministro per il tesoro.

Art. 2

Il direttore dell'Istituto coordina l'attivita' di tutti i reparti assicurandone la migliore organizzazione ed efficienza e propone all'Amministrazione i provvedimenti ritenuti necessari per il raggiungimento dei fini istituzionali dell'Ente. E' coadiuvato da in vice-direttore nominato dalla Amministrazione dell'Istituto su sua proposta e scelto fra primari chirurghi o radiologi. Nessun emolumento compete per tale incarico. Il direttore puo' assumere l'incarico di capo di uno dei laboratori della ripartizione di oncologia sperimentale o di primario di una delle divisioni della ripartizione di oncologia clinica, sempre che tali posti non siano occupati da titolari; nessun emolumento compete per tale incarico.

Art. 3

Il posto di direttore dell'Istituto e' conferito dal presidente degli Istituti fisioterapici ospedalieri in seguito a concorso per titoli. Possono partecipare al concorso, sempre che non abbiano raggiunto il limite di eta' stabilito nel primo comma dell'art. 11 del presente regolamento, i professori universitari ordinari, straordinari o incaricati ed i liberi docenti di materie che abbiano attinenza con le scienze oncologiche. La Commissione esaminatrice e' nominata dal presidente degli Istituti fisioterapici ospedalieri ed e' costituita: 1) dal presidente degli Istituti fisioterapici ospedalieri o da un suo delegato, scelto tra i magistrati amministrativi o ordinari, con qualifica non inferiore a consigliere di Stato, o corrispondente, con funzioni di presidente; 2) dal direttore generale dei Servizi di medicina sociale del Ministero della sanita'; 3) da un membro del Consiglio superiore di sanita'; 4) da quattro professori universitari di ruolo o fuori ruolo, dei quali uno docente di patologia generale, uno di anatomia ed istologia patologica, uno di clinica o patologia speciale chirurgica e uno di radiologia medica. I membri di cui ai numeri 3) e 4), sono scelti su terne proposte dalla competente sezione del Consiglio superiore di sanita'. Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanita', di qualifica non inferiore a direttore di divisione, designato dal Ministero stesso.

Art. 4

I capi dei laboratori della ripartizione oncologica sperimentale sovraintendono alla ricerca scientifica promossa nei rispettivi laboratori ed hanno l'obbligo di collaborare tra loro per la produzione scientifica dell'Istituto e di provvedere agli esami e alle prestazioni richieste, secondo le specifiche competenze, dalle divisioni della ripartizione di oncologia clinica. Gli aiuti addetti ai laboratori partecipano alla ricerca scientifica ed all'attivita' del laboratorio secondo le direttive del capo laboratorio. I primari, gli aiuti e gli assistenti della ripartizione di oncologia clinica esercitano le funzioni previste per le corrispondenti qualifiche dall'ordinamento del personale sanitario degli ospedali. I fisici dipendono direttamente dal direttore e sono assegnati ai singoli laboratori e divisioni per svolgere mansioni relative alla loro qualifica.

Art. 5

I primari, i capi laboratori, i fisici, gli aiuti e gli assistenti sono assunti in seguito a pubblico concorso per titoli ed esami. Nei concorsi per primari, capi laboratorio e fisici e' attribuita, per la valutazione dei titoli, meta' del punteggio disponibile per il giudizio complessivo. Il punteggio dai riservare alla valutazione dei titoli nei concorsi per aiuto ed in quelli per assistente e', rispettivamente, di quarantacinque e di dieci centesimi del punteggio disponibile per il giudizio complessivo. Almeno i due quinti del punteggio disponibile per titoli sono riservati alla valutazione dei servizi prestati in Istituti oncologici. Sono estese ai detti concorsi, per quanto non previsto dal presente regolamento, le disposizioni riguardanti le prove di esame dei concorsi ai corrispondenti posti di sanitari ospedalieri.

Art. 6

I servizi prestati nell'ambito delle ripartizioni dell'Istituto sono valutati con coefficiente di maggiorazione fino al massimo di 2 decimi dei punti disponibili per uguali servizi prestati presso altri Enti.

Art. 7

I requisiti per essere ammessi al concorso di capo laboratorio o di primario, oltre quelli per adire ai pubblici uffici sono i seguenti: a) non avere oltrepassato l'eta' di anni 50; b) avere almeno 30 anni di laurea ed 8 anni di servizio in qualita' di professore universitario di ruolo o incaricato, di primario, aiuto od assistente ordinario, incaricato, straordinario, o volontario con responsabilita' e continuita' di servizio, nelle universita' o in ospedali di prima e seconda categoria. Per il concorso a primario e inoltre richiesto che almeno tre degli 8 anni di servizio siano stati prestati nella qualita', o con le funzioni, di primario ovvero di aiuto. I requisiti per essere annessi ai concorsi di aiuto e di assistente sono quelli previsti per gli ospedali di prima categoria dall'ordinamento del personale sanitario degli ospedali. Per la, partecipazione ai concorsi di capo e di aiuto nei laboratori scientifici sono richieste: a) la laurea in medicina e chirurgia ovvero una laurea in scienze attinenti al posto messo a concorso; b) l'abilitazione all'esercizio professionale, ove sia prevista dalle vigenti norme. Per la partecipazione ai concorsi di capo e di aiuto del laboratorio di epidemiologia e statistica sanitaria sono considerati equipollenti ai servizi prestati in ospedale i servizi prestati presso Uffici sanitari o di statistica sanitaria, comunali, provinciali, parastatali e statali o comunque dipendenti da Enti pubblici con qualifiche assimilabili a quelle di primario, aiuto o assistente.

Art. 8

Le Commissioni giudicatrici di concorsi per capo laboratorio e primario sono nominate dal presidente degli Istituti fisioterapici e sono costituite: 1) dal presidente degli Istituti fisioterapici ospedalieri o per sua delega dal direttore dell'Istituto "Regina Elena", con funzioni di presidente; 2) dal direttore generale dei Servizi di medicina sociale del Ministero della sanita'; 3) da due professori universitari di ruolo o fuori ruolo di materie attinenti o affini a quelle previste per i singoli concorsi, scelti su terne proposte dalla competenze sezione del Consiglio superiore di sanita'; 4) da un capo di laboratorio o da un primario dell'Istituto "Regina Elena", a seconda del posto messo a concorso. Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanita' designato dal Ministero stesso.

Art. 9

Le Commissioni giudicatrici dei concorsi per aiuto sono nominate dal presidente degli Istituti fisioterapici e sono costituite: 1) dal presidente degli Istituti fisioterapici ospedalieri o per sua delega dal direttore dell'Istituto "Regina Elena" con funzioni di presidente; 2) da due professori universitari di ruolo o fuori ruolo di materie attinenti o affini a quelle previste per singoli concorsi, scelti su terne proposte dalla competente sezione del Consiglio superiore di sanita'; 3) dal primario o dal capo laboratorio della divisione per cui e' stato bandito il concorso; 4) da un medico appartenente ai ruoli del Ministero della sanita' di qualifica, non inferiore ad ispettore generale, designato da detto Ministero. Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanita' designato dal Ministero stesso.

Art. 10

Le Commissioni giudicatrici dei concorsi ai posti di assistente sono nominale dal presidente degli Istituiti fisioterapici e sono sostitute: 1) dal direttore dell'istituto "Regina Elena", con funzioni di presidente; 2) da un professore universitario, di ruolo o fuori ruolo, di materie attinenti od affini a quelle previste per i singoli concorsi, scelto su terna proposta dalla competente sezione del Consiglio superiore di sanita'; 3) dal primario della divisione per cui e' stato bandito il concorso; 4) da un primario di ospedale di prima categoria preposto ad una divisione ospedaliera attinente od attine a quella cui appartiene il posto messo a concorso; 5) da un medico appartenente al ruolo del Ministero della sanita' di qualifica non inferiore a ispettore generale designato dal Ministero stesso. Le funzioni di segretario sono esercitate da in funzionario della carriera, direttiva amministrativa del Ministero della sanita', designato dal Ministero stesso.

Art. 11

Il direttore, i capi dei laboratori e i primari restano in servizio fino al 70° anno di eta'. Gli aiuti sono assunti per la durata di cinque anni e possono essere riconfermati per quinquennio sino al 55° anno di eta' a giudizio di una Commissione presieduta dal presidente degli Istituti fisioterapici ospedalieri e composta dal direttore dell'istituto, dal capo laboratorio o dal primario presso cui l'aiuto ha prestato la sua opera. I fisici restano in servizio fino al 70° anno di eta'.

Art. 12

Gli assistenti sono nominati per un quinquennio e possono essere riconfermati per quinquennio sino al 45° anno di eta', previo giudizio favorevole del direttore dell'Istituto e del capo laboratorio o primario alle cui dipendenze hanno prestato la loro opera.

Art. 13

Gli esami di concorso ai posti di capo dei laboratori di chimica biologica, di fisiopatologia, di biotisica e di microscopia elettronica comprendono le seguenti prove: a) svolgimento scritto di un tema, estratto a sorte, sul argomenti di patologia generale; b) svolgimento scritto di un tema, estratto a sorte, su argomenti inerenti alla materia del posto messo a concorso, con particolare riferimento all'oncologia; c) prova pratica, da eseguirsi alla presenta della Commissione, relativa alla materia del posto messo a concorso, con particolare riguardo all'oncologia. Le prove pratiche per i posti di capo dei laboratori di chimica biologica, di fisiopatologia e di biofisica, sono di ordine sperimentale con breve relazione scritta sulle tecniche impiegate riguardanti le prove di esame. La, prova pratica per il concorso al posto di capo del laboratorio di microscopia elettronica verte sulle tecniche di microscopia, ultramicrotomia ed ombreggiatura; d) prova orale sulle materie di cui ai precedenti punti a), b) e c). Gli esami di concorso al posto di capo laboratorio di epidemiologia e statistica dei tumori comprendono le seguenti prove: a) svolgimento scritto di un tema, estratto a sorte, su argomenti di patologia generale; b) svolgimento scritto di un tema, estratto a sorte, su argomenti di igiene con particolare riferimento ai problemi oncologici e alla statistica sanitaria e demografica; c) prova orale sulle materie di cui ai precedenti punti a) e b).

Art. 14

Gli esami di concorso ai posti di aiuto dei laboratori di chimica biologica, di fisiopatologia, di biofisica e di microscopia, elettronica comprendono le seguenti prove: a) svolgimento scritto di un tema, estratto a sorte, su argomenti inerenti la materia del posto messo a concorso, con particolare riferimento alla oncologia; b) prova pratica da eseguirsi alla presenza della Commissione, relativa alla materia del posto messo a concorso, con particolare riguardo alla oncologia. Le prove pratiche per posti di aiuto dei laboratori di chimica biologica, di fisiopatologia e di biofisica sono di ordine sperimentale con breve relazione scritta sulle tecniche impiegate riguardanti le prove di esame. La prova pratica per il concorso al posto di aiuto del laboratorio di microscopia elettronica verte sulle tecniche di microscopia, ultramicrotomia ed ombreggiatura; c) prova orale sulle materie di cui ai precedenti punti a) e b). Gli esami di concorso al posto di aiuto del laboratorio di epidemiologia e statistica dei tumori comprendono le seguenti prove: a) svolgimento scritto di un tema, estratto a sorte, su argomenti di igiene con particolare riferimento ai problemi oncologici ed alla statistica sanitaria e demografica; b) prova orale sulle materie di cui al precedente punto a).

Art. 15

Ai concorsi per i posti di fisico stabiliti nelle tabelle organiche possono partecipare coloro che siano in possesso di una laurea, in fisica o di una laurea equipollente, non abbiano oltrepassato il 40° anno di eta' ed abbiano prestato almeno due, anni di servizio presso un istituto scientifico. Le Commissioni giudicatrici dei suddetti concorsi sono nominate dal presidente degli Istituti fisioterapici e sono costituite: 1) dal presidente degli Istituti fisioterapici ospedalieri o, per sua delega, dal direttore dell'Istituto "Regina Elena", con funzioni di presidente; 2) da un professore universitario di: ruolo o fuori ruolo di fisica, designato dal Ministro per la pubblica istruzione; 3) da un capo laboratorio dell'Istituto "Regina Elena"; 4) da un primario radiologo dell'Istituto "Regina Elena"; 5) da un fisico appartenente ai ruoli dell'istituto superiore di sanita', di grado non inferiore ad aiuto, designato dal Ministero della sanita'. Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanita', designato dal Ministero stesso.

Art. 16

Gli esami di concorso ai posti di fisico comprendono: a) svolgimento scritto di un tema, estratto a sorte, su argomenti di fisica elettronica, e nucleare, con particolare riferimento alla oncologia; b) svolgimento scritto di un tema, estratto a sorte, su argomenti relativi a gli apparecchi radiologici e di alta energia, di tecnica radiologica, di radium ed isotopoterapia; c) prova scritta sul funzionamento degli apparecchi di cui al le prove scritte con esecuzione dei piani di trattamento e sull'impiego dei mezzi sussidiari di terapia fisica; d) prova orale sulle materie di cui ai precedenti punti a), b) e c).

Art. 17

All'Istituto "Regina Elena" nella ripartizione di oncologia sperimentale e nella ripartizione di oncologia clinica, possono essere addetti rispettivamente, ricercatori italiani e stranieri e medici interni entro i limiti di 10 unita' per la ripartizione sperimentale e di 20 unita' per la ripartizione clinica. I ricercatori ed i medici interni sono scelti fra i laureati in medicina, fisica, chimica, scienze biologiche ed altre branche della ricerca. Essi sono nominati, con deliberazione del presidente degli Istituti fisioterapici ospedalieri, su proposta del direttore dell'Istituto "Regina Elena" per la durata di un triennio e possono essere riconfermati con la stessa procedura per un altro triennio. Ai ricercatori e medici interni non compete alcun emolumento.

Art. 18

La retribuzione del direttore dell'Istituto e' fissata inizialmente in misura pari allo stipendio previsto per il coefficiente 670 degli impiegati statali, con progressione al coefficiente 900 dopo 5 anni di servizio. Il direttore che provenga dai ruoli di professori universitari conserva "ad personam" il trattamento economico e lo sviluppo di carriera previsto per il ruolo di provenienza. La retribuzione dei capi di laboratorio e dei primari e' fissata inizialmente in misura pari allo stipendio previsto per il coefficiente 402, con progressione ai coefficienti 500 e 670 rispettivamente dopo 5 e 15 anni di servizio. La retribuzione degli aiuti e' fissata inizialmente in misura pari allo stipendio previsto per il coefficiente 325, con progressione ai coefficienti 402, 450 e 500 rispettivamente dopo 5, 10 e 20 anni. L'assistente percepisce lo stipendio corrispondente al coefficiente 271. La retribuzione dei fisici e' fissata inizialmente in misura pari allo stipendio previsto per il coefficiente 325, con progressione ai coefficienti 402, 500 e 670 rispettivamente dopo 5, 10 e 15 anni di servizio. I capi di laboratorio, i primari e gli aiuti vincitori dei concorsi a posti nelle qualifiche superiori, conservano "ad personam" il trattamento economico piu' favorevole eventualmente acquisito nel loro precedente. Gli stipendi annui di cui ai precedenti commi assorbono l'indennita' speciale di servizio e di laboratorio e qualsiasi altro assegno o indennita', prevista da precedenti disposizioni. Gli stipendi medesimi sono suscettibili di aumenti periodici costanti in numero illimitato, in ragione del 2,50% della misura iniziale per ogni biennio di permanenza, senza demerito, nella stessa qualifica. Al personale di cui ai precedenti commi, compete l'aggiunta di famiglia nella misura prevista dalle disposizioni di legge per il personale statale. Al personale stesso compete, inoltre, l'indennita' integrativa speciale di cui alle leggi 27 maggio 1959, n. 324 e 3 maggio 1960, n. 185, nei limiti e con le norme e le condizioni stabiliti dalle leggi stesse.

Art. 19

Al personale della ripartizione sperimentale e' corrisposta una indennita' mensile di ricerca, nonche', qualora ne ricorrano le condizioni, una indennita' di lavoro nocivo e rischioso. Quest'ultima, sempre che ne ricorrano le condizioni, e' corrisposta anche al personale della ripartizione clinica. La misura di tali indennita' viene stabilita con decreto del Ministro per la sanita' di concerto col Ministro per il tesoro.

Art. 20

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