DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 gennaio 1962, n. 83

Type DPR
Publication 1962-01-10
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, sull'ordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 17, sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con il quale e' stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 16 giugno 1938, n. 962, convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 210, concernente l'ordinamento dei servizi e del personale delle imposte di fabbricazione;

Visto il regio decreto 13 settembre 1938, n. 1509, che ha approvato il regolamento per il personale delle imposte di fabbricazione;

Vista la legge 25 gennaio 1940, n. 4, sul riordinamento dei ruoli del personale dell'Amministrazione finanziaria;

Visto il decreto legislativo 1 aprile 1948, n. 349, ratificato con legge 24 febbraio 1953, n. 110, concernente la revisione dei ruoli organici dei personali provinciali dell'Amministrazione delle dogane e delle imposte indirette e la ripartizione territoriale degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione;

Vista la legge 14 marzo 1961, n. 173, concernente l'adeguamento degli organici del personale dei Laboratori chimici delle dogane e imposte indirette e degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, nonche' l'istruzione di nuovi uffici;

Ritenuta la necessita' di emanare, in applicazione dell'art. 30, ultimo comma, della citata legge 25 gennaio 1940, n. 4, le norme per l'organizzazione dei servizi e del personale delle imposte di fabbricazione;

Uditi i pareri della Corte dei conti e del Consiglio di Stato in adunanza generale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le finanze; Decreta:

Articolo unico

E' approvato il regolamento di servizio per il personale delle imposte di fabbricazione annesso al presente decreto e firmato dal Ministro per le finanze.

GRONCHI FANFANI - TRABUCCHI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 marzo 1962

Atti del Governo, registro n. 144, foglio n. 50. - VILLA

Regolamento - art. 1

Art. 1. Servizi delle Imposte di fabbricazione I servizi delle Imposte di fabbricazione dipendono dalla Direzione generale delle dogane e imposte indirette e sono attribuiti agli Uffici Tecnici delle Imposte di Fabbricazione (U.T.I.F.) che li disimpegnano a mezzo del personale di ruolo. Questo e' ripartito nelle seguenti carriere e qualifiche, giusta i quadri D-10, C-28, F-2 - 48/B-P.A.68/b annessi al [decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1956-01-11;16), e corrispondenti quadri annessi al [decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1957-01-10;3), sostituiti dalle tabelle organiche A, B, C, D, contenute nell'allegato 2 della [legge 14 marzo 1961, n. 173](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1961-03-14;173), e - per quanto riguarda gli operai permanenti del Magazzino e dell'Officina centrale del materiale delle imposte di fabbricazione - giusta tabella E allegata alla predetta legge. Coeffi- Numero ciente Qualifica dei posti Carriera del personale direttivo 670 Ispettori generali..................................... 6 500 Ingegneri capi e ispettori capi........................ 40 a) 402 Ingegneri superiori.................................... 40 325 Primi ingegneri........................................| > 78 271 Ingegneri..............................................| --- Totale... 164 --- a) Di cui due con funzione di ispettore capo. Carriera del personale di concetto 500 Procurato capi......................................... 11 402 Procuratori principali................................. 49 325 Primi procuratori...................................... 72 971 Procuratori............................................ 220 220 Procuratori aggiunti...................................| > 270 202 Vice procuratori.......................................| --- Totale... 622 --- Carriera del personale 325 Ufficiali superiori.................................... 58 271 Ufficiali capi......................................... 157 229 Primi ufficiali........................................ 175 202 Ufficiali.............................................. 210 180 Ufficiali aggiunti..................................... 260 --- Totale... 860 --- Carriera del personale ausiliario 159 Uscieri capi........................................... 52 151 Uscieri................................................| > 88 142 Inservienti............................................| --- Totale... 140 --- Operai permanenti del Magazzino e della Officina centrale del materiale delle imposte di fabbricazione Posti della categoria 1ª: operai specializzati............. 20 Posti della categoria 3ª: operai comuni.................... 10 --- Totale... 30 --- Per gli stessi servizi viene, altresi', utilizzato il personale dei ruoli aggiunti. Ai servizi delle imposte di fabbricazione, in ausilio al personale civile, possono anche essere adibiti i sottufficiali o militari di truppa della Guardia di finanza, con le norme stabilite dagli articoli dal 196 al 227 del regolamento di servizio per il Corpo della guardia di finanza approvato con [regio decreto 6 novembre 1930, n. 1643](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643).

Regolamento - art. 2

Art. 2. Assegnazione del personale agli U.T.I.F. Il personale delle Imposte di fabbricazione e' assegnato egli U.T.I.F. con determinazioni ministeriali, osservate le norme del presente regolamento. I militari della Guardia di finanza, necessari per i servizi di vigilanza delle fabbriche, vengono richiesti dall'ingegnere capo ai competenti Comandi di gruppo. I compiti normali da affidarsi ai militari dovranno risultare da appositi ordini di servizio, predisposti dalla competente Sezione dell'U.T.I.F. ed approvati dall'ingegnere capo, dei quali sara' data anche comunicazione, per norma, ai predetti Comandi. I militari, invece, che eventualmente occorressero per coadiuvare il personale civile nelle funzioni o incarichi di limitata importanza tecnica, contabile ed amministrativa, sono richiesti, di volta in volta, al Comando generale del Corpo dalla Direzione generale delle dogane ed imposte indirette, alla quale dovranno essere precisati dagli U.T.I.F. la durata, il compito e la sede per cui si richiede il distacco. Nei casi di eccezionale urgenza e di breve durata puo' provvedere il Comando locale, a richiesta degli stessi U.T.I.F.

Regolamento - art. 3

Art. 3. Ufficio Tecnico Centrale delle Imposte di Fabbricazione (U.T.C.I.F.) L'ufficio Tecnico Centrale diete Imposte di Fabbricazione (U.T.C.I.F.), costituito in seno alla Direzione generale delle dogane e imposte indirette, attende al coordinamento dei servizi tecnici delle imposte di fabbricazione. Di esso fa parte il laboratorio elettrotecnico centrale. Dall'Ufficio tecnici centrale delle imposte di fabbricazione dipendono il magazzino centrale del materiale delle imposte di fabbricazione e l'annessa officina. All'Ufficio tecnico centrale delle imposte di fabbricazione e' preposto un ispettore generale delle imposte di fabbricazione che ne assume il titolo di direttore. Il predetto Ufficio e' diviso in reparti a ciascuno del quali e' assegnato un ingegnere capo ed, eccezionalmente, un ingegnere superiore. A detto Ufficio e', altresi' assegnato il necessario personale tratto dai ruoli delle imposte di fabbricazione. All'Ufficio tecnico centrale delle imposte di fabbricazione sono attribuite le mansioni risultanti dalla ripartizione dei servizi della Direzione generale delle dogane ed imposte indirette. Oltre alla funzione di coordinamento sono attribuiti allo Ufficio tecnico centrale delle imposte di fabbricazione l'esame dei progetti di costruzione dei fabbricati, destinati ad accogliere gli uffici periferici dipendenti dalla Direzione generale delle dogane e imposte indirette, eseguiti dagli organi tecnici competenti, nonche' i compiti tecnici afferenti i fabbricati medesimi, non riservati ad altre Amministrazioni. In particolare l'U.T.C.I.F. attende: a) agli studi ed alle indagini sui procedimenti tecnico-industriali di produzione di generi soggetti o da assoggettarsi ad imposta di fabbricazione e sulle questioni tecnico-economiche relative ai costi di produzione dei prodotti soggetti ad imposta; b) all'elaborazione dei programmi relativi ai corsi di preparazione, di formazione, di aggiornamento e di perfezionamento per il personale delle Imposte di fabbricazione; c) alla formulazione dei pareri di carattere tecnico su questioni concernenti i servizi delle imposte di fabbricazione; d) all'esame preventivo degli atti concernenti le controversie che insorgono sulla qualificazione dei prodotti soggetti alle imposte di fabbricazione; e) alle trattazioni tecnico-normative riguardanti la sistemazione, agli effetti della sicurezza fiscale, degli Impianti, degli apparecchi e dei macchinari negli opifici che producono generi soggetti ad imposte di fabbricazione, nonche' alla trattazione delle relative controversie eventualmente sorte tra ditte ed Amministrazione; f) all'elaborazione di relazioni sull'andamento del servizio tecnico, suggerendo, ove occorra, le opportune innovazioni per la migliore esecuzione del servizio stesso.

Regolamento - art. 4

Art. 4. Attribuzioni e compiti degli U.T.I.F. Gli U.T.I.F. sono diretti da ingegneri capi. Gli U.T.I.F., la cui circoscrizione territoriale e' stabilita dall'allegato n. 3 alla [legge 14 marzo 1961, n. 173](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1961-03-14;173), provvedono, a mezzo del personale ad essi assegnato, al servizi tecnico-fiscali stabiliti dalle leggi concernenti le imposte di fabbricazione e da ogni altra norma riguardante la materia delle imposte stesse. Detti Uffici effettuano le stime dei beni mobili ed immobili destinati ad essere vincolati a garanzia della imposta di fabbricazione. Essi attendono, altresi', ai compiti relativi alla radiofonia per conto della Direzione generale delle tasse e imposte indirette, nonche' ai servizi concernenti le fabbriche di fiammiferi, di cartine e tubetti per, sigarette per conto della Amministrazione dei monopoli di Stato, rispettivamente ai sensi del [regio decreto-legge 30 ottobre 1925, n. 1917, e dell'art. 3](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1925-10-30;1917~art3) della [legge 8 agosto 1895, n. 486](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1895-08-08;486) allegato E e dell'[art. 3 del regio decreto-legge 13 gennaio 1936, n. 70](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1936-01-13;70~art3) Essi esplicano, inoltre, tutti quei compiti che sono loro devoluti da leggi speciali.

Regolamento - art. 5

Art. 5. Sezioni e personale degli U.T.I.F. Ciascun U.T.I.F. e' articolato in una o piu' Sezioni, Ad ogni Sezione e preposto un impiegato della carriera direttiva con la qualifica di ingegnere superiore o di primo ingegnere. A ciascun U.T.I.F. il Ministero assegna il personale in relazione all'importanza ed entita' dei servizi da svolgere nella circoscrizione. L'assegnazione del personale e' fatta precisando la residenza. Nei casi di urgenti ed imprescindibili necessita' di servizio, l'ingegnere capo puo' comandare, temporaneamente in missione, impiegati da una sede all'altra della circoscrizione dell'U.T.I.F. informandone nel contempo, il Ministero per telegrafo, nonche' le Intendenze di finanza delle Province nel cui ambito hanno luogo i movimenti.

Regolamento - art. 6

Art. 6. Ripartizioni e zone di verificazione Agli effetti dei servizi delle imposte di fabbricazione, la circoscrizione territoriale degli U.T.I.F. e' articolata in una o piu' ripartizioni. La ripartizione e' costituita da un numero variabile di zone di verificazione secondo la entita' dei servizi rientranti nelle zone stesse. La zona di verificazione comprende stabilimenti, fabbriche, opifici ed esercizi soggetti a vigilanza fiscale, esistenti nel territorio di uno o piu' Comuni, anche appartenenti a Province diverse. Qualora l'entita' dei servizi lo giustifichi, la zona di verificazione puo' comprendere anche un solo stabilimento o fabbrica.

Regolamento - art. 7

Art. 7. Personale delle ripartizioni e zone di verificazione A capo di ciascuna ripartizione e' posto un impiegato della carriera di concetto con la qualifica di procuratore capo, di procuratore principale o di primo procuratore. Ciascuna zona di verificazione e' affidata ad un impiegato della carriera di concetto con la qualifica di procuratore, procuratore aggiunto o vice procuratore. Gli impiegati di cui ai precedenti commi hanno l'obbligo di risiedere nella localita' sede della ripartizione o della zona di verificazione.

Regolamento - art. 8

Art. 8. Uffici delle ripartizioni e delle zone di verificazione In ogni localita', non sede di U.T.I.F., ma sede di ripartizione o di zona di verificazione, puo' essere istituito un ufficio presso il quale il personale residente nella localita' stessa ed addetto alla ripartizione o alla zona dovra' trovarsi nelle ora in cui non sia impegnato nei servizi esterni.

Regolamento - art. 9

Art. 9. Costituzione delle sezioni, delle ripartizioni e delle zone di verificazione La costituzione delle sezioni in seno all'U.T.I.F., la Istituzione e la delimitazione territoriale delle ripartizioni e della zone di verificazione sono disposte dal Ministero su proposta dell'ingegnere capo.

Regolamento - art. 10

Art. 10. Doveri del personale Il personale degli U.T.I.F. e' tenuto a curare, nella propria sfera di azione ed in conformita' alle attribuzioni a ciascuno conferite, il regolare e sollecito espletamento del servizio, conciliando le norme che lo disciplinano con le esigenze delle industrie controllate ed astenendosi da qualunque atto o rapporto che non sia strettamente necessario per l'assolvimento dei doveri di ufficio. Gli impiegati preposti ai vari servizi sono responsabili della organizzazione e del funzionamento dei servizi stessi, nonche', unitamente al personale dipendente, delle mancanze da questo commesse e che essi avrebbero dovuto rilevare o che, avendole rilevate, abbiano omesso di denunciare. Il personale addetto al servizio delle imposte di fabbricazione deve conservare il segreto d'ufficio anche su quanto possa apprendere, nell'esercizio delle proprie funzioni, in ordine all'attivita' delle industrie controllate. Al predetto personale competono le attribuzioni specificate nei successivi articoli.

Regolamento - art. 11

Art. 11. Funzioni ispettive Le funzioni ispettive sono disimpegnate dagli ispettori generali e dagli ispettori capi delle Imposte di fabbricazione, i quali sono alle dirette dipendenze del direttore generale.

Regolamento - art. 12

Art. 12 Ispettori generali ed ispettori capi - Loro compiti Gli ispettori generali e gli ispettori capi sono incaricati di eseguire ispezioni ordinarie e straordinarie di carattere generale o riguardanti determinati rami di servizio, nonche' missioni speciali concernenti le imposte di fabbricazione. Essi normalmente: a) attendono alle ispezioni, segnalano le eventuali irregolarita' rilevate e formulano proposte sui provvedimenti da adottare; b) esprimono pareri sui progetti di costituzione delle sezioni negli U.T.I.F., di istituzione e delimitazione territoriale delle ripartizioni e delle zone di verificazione; c) esaminano le relazioni annuali compilate dagli ingegneri capi ed elaborano relazioni sull'andamento generale del servizio; d) sorvegliano sull'andamento generale dei servizi delle imposte di fabbricazione; e) attendono a quegli altri studi a quelle trattazioni particolari che il direttore generale delle Dogane e imposte indirette intenda loro affidare. Gli ispettori generali e gli ispettori capi possono essere incaricati di esprimere pareri su provvedimenti concernenti il personale delle Imposte di fabbricazione.

Regolamento - art. 13

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