LEGGE 26 marzo 1962, n. 122
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il personale di cui all'articolo 8, secondo e quinto comma, della legge 1 febbraio 1960, n. 26, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulti inquadrato in carriere inferiori a quelle corrispondenti al titolo di studio posseduto, può ottenere il collocamento nella qualifica iniziale dei ruoli aggiunti della carriera corrispondente al titolo di studio posseduto purchè ne faccia domanda entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
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