DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 febbraio 1962, n. 137
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1950, n. 900, con il quale venne approvata e resa esecutiva la tariffa dei diritti di quotazione ufficiale dei titoli e dei diritti di accesso nei recinti della Borsa valori dovuti alla Camera di commercio, industria ed agricoltura di Palermo;
Vista la deliberazione in data 13 dicembre 1961, della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Palermo, con la quale sono state proposte modificazioni alla tariffa suddetta;
Visto l'art. 53 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, con il quale si stabilisce la forma e l'organo competente per la emanazione dei provvedimenti riguardanti i diritti di Borsa;
Sulla
proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro; Decreta
Art. 1
La tariffa dei diritti annui spettanti alla Camera di commercio, industria ed agricoltura di Palermo, per l'ammissione dei titoli alla quotazione ufficiale di quella Borsa valori, viene stabilita nella seguente misura: a) fino a 1 miliardo, L. 12.500; b) oltre il 1° miliardo e fino al 10° miliardo, lire 10 per milione o fraz. di milione c) oltre il 10° miliardo e fino al 30°, L. 7,50 per milione o fraz. di milione; d) oltre il 30° miliardo e fino a 100°, L. 5 per milione o fraz. di milione; e) oltre il 100° miliardo, L. 4 per milione o fraz. di milione. L'importo dei diritti, da corrispondersi entro il mese di gennaio, si computa sull'ammontare complessivo, al valore nominale, dei titoli quotati ufficialmente arrotondato al milione superiore. Per i titoli ammessi per la prima volta nel listino ufficiale, i diritti sono dovuti in tanti dodicesimi quanti sono i mesi mancanti alla fine dell'anno. In ogni caso l'importo dei diritti non potra' essere inferiore a L. 12.500, fissato come limite minimo e, superiore a L. 1.000.000 fissato come limite massimo. Per i titoli ammessi per la prima volta nel listino ufficiale, l'importo dei diritti e' ridotto di una meta' per il 1° triennio di quotazione.
Art. 2
Per l'accesso nei recinti riservati della Borsa valori di Palermo sono dovuti i seguenti diritti in ragione di anno: 1) agenti di cambio (compreso uso tavoli).............................. annue L. 6.000 2) rappresentanti di agenti di cambio: per il primo rappresentante.... " " 3.000 per i successivi............... " " 5.000 3) impiegati di agenti di cambio: per il primo impiegato......... " " 1.000 per i successivi............... " " 2.000 4) fattorini di agenti di cambio. " " 1.000 5) commissionari, cambiavalute, remissori............................ " " 9.000 6) rappresentanti di Istituti di credito nel recinto delle banche e banchieri............................ " " 15.000 7) impiegati di banche........... " " 5.000 8) fattorini di banche........... " " 2.000 9) osservatori di Istituti di credito autorizzati, a termini del- l'art. 14 del regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815, ad accedere nel recinto delle grida.................. " " 25.000 10) tessera di ingresso in Borsa.. " " 5.000
GRONCHI TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 10 aprile 1962
Atti del Governo, registro n. 145, foglio n. 24. - VILLA
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