DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 febbraio 1962, n. 137

Type DPR
Publication 1962-02-12
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1950, n. 900, con il quale venne approvata e resa esecutiva la tariffa dei diritti di quotazione ufficiale dei titoli e dei diritti di accesso nei recinti della Borsa valori dovuti alla Camera di commercio, industria ed agricoltura di Palermo;

Vista la deliberazione in data 13 dicembre 1961, della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Palermo, con la quale sono state proposte modificazioni alla tariffa suddetta;

Visto l'art. 53 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, con il quale si stabilisce la forma e l'organo competente per la emanazione dei provvedimenti riguardanti i diritti di Borsa;

Sulla

proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro; Decreta

Art. 1

La tariffa dei diritti annui spettanti alla Camera di commercio, industria ed agricoltura di Palermo, per l'ammissione dei titoli alla quotazione ufficiale di quella Borsa valori, viene stabilita nella seguente misura: a) fino a 1 miliardo, L. 12.500; b) oltre il 1° miliardo e fino al 10° miliardo, lire 10 per milione o fraz. di milione c) oltre il 10° miliardo e fino al 30°, L. 7,50 per milione o fraz. di milione; d) oltre il 30° miliardo e fino a 100°, L. 5 per milione o fraz. di milione; e) oltre il 100° miliardo, L. 4 per milione o fraz. di milione. L'importo dei diritti, da corrispondersi entro il mese di gennaio, si computa sull'ammontare complessivo, al valore nominale, dei titoli quotati ufficialmente arrotondato al milione superiore. Per i titoli ammessi per la prima volta nel listino ufficiale, i diritti sono dovuti in tanti dodicesimi quanti sono i mesi mancanti alla fine dell'anno. In ogni caso l'importo dei diritti non potra' essere inferiore a L. 12.500, fissato come limite minimo e, superiore a L. 1.000.000 fissato come limite massimo. Per i titoli ammessi per la prima volta nel listino ufficiale, l'importo dei diritti e' ridotto di una meta' per il 1° triennio di quotazione.

Art. 2

Per l'accesso nei recinti riservati della Borsa valori di Palermo sono dovuti i seguenti diritti in ragione di anno: 1) agenti di cambio (compreso uso tavoli).............................. annue L. 6.000 2) rappresentanti di agenti di cambio: per il primo rappresentante.... " " 3.000 per i successivi............... " " 5.000 3) impiegati di agenti di cambio: per il primo impiegato......... " " 1.000 per i successivi............... " " 2.000 4) fattorini di agenti di cambio. " " 1.000 5) commissionari, cambiavalute, remissori............................ " " 9.000 6) rappresentanti di Istituti di credito nel recinto delle banche e banchieri............................ " " 15.000 7) impiegati di banche........... " " 5.000 8) fattorini di banche........... " " 2.000 9) osservatori di Istituti di credito autorizzati, a termini del- l'art. 14 del regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815, ad accedere nel recinto delle grida.................. " " 25.000 10) tessera di ingresso in Borsa.. " " 5.000

GRONCHI TAVIANI

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 10 aprile 1962

Atti del Governo, registro n. 145, foglio n. 24. - VILLA

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