DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 158
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 11 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire un limite di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto l'accordo collettivo nazionale 29 aprile 1957, per l'applicazione della scala mobile al settore del commercio;
Visto il contratto collettivo nazionale 28 giugno 1958, per i lavoratori dipendenti dalle aziende commerciali;
Visti, per la provincia di Brescia:
l'accordo collettivo 28 giugno 1950, per i lavoratori porta-pane, stipulato tra il Sindacato Provinciale e la Camera del Lavoro - C.G.I.L. -, l'Unione Sindacati dei Lavoratori - C.I.S.L. -;
l'accordo collettivo 13 maggio 1952, per il personale addetto alla vendita nelle fornerie e rivendite di pane, stipulato tra il Sindacato Provinciale Panificatori e la Federazione Provinciale Sindacati Addetti al Commercio - C.I.S.L. -, la Federazione Provinciale Lavoratori Alimentazione - C.G.I.L. -;
Visto, per la provincia di Padova, l'accordo collettivo 20 settembre 1951, per il personale di banco ed i fattorini portapane dipendenti da aziende di panificazione e rivendite di pane, stipulato fra l'Associazione dei Commercianti - Gruppo Provinciale Panificatori - e la Camera Confederale del Lavoro - C.G.I.L -;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 12 della provincia di Brescia, in data 30 luglio 1960 e n. 3 della provincia di Padova, in data 30 dicembre 1960, degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha, accertato l'autenticita';
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
Articolo unico
I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali sono stati stipulati: per la provincia di Brescia, l'accordo collettivo 28 giugno 1950, relativo ai lavoratori porta-pane l'accordo collettivo 13 maggio 1952, relativo al personale addetto alla vendita nelle fornerie e rivendite di pane; per la provincia di Padova, l'accordo collettivo 20 settembre 1956, per il personale di banco ed i fornitori portapane dipendenti da aziende di panificazioni e rivendite di pane; sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto, purche' compatibili, per quanto riguarda le rivendite di pane non annesse ai forni, con quelle concernenti la disciplina nazionale di categoria. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori addetti alla vendita e dei lavoratori portapane, dipendenti dalle imprese di panificazione e dalle imprese rivendita di pane delle province di Brescia e Padova.
GRONCHI FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 28 marzo 1962.
Atti del Governo, registro n. 141, foglio n. 112. - VILLA
Accordo
ACCORDO COLLETTIVO 28 GIUGNO 1950 PER I LAVORATORI PORTA-PANE DELLA PROVINCIA DI BRESCIA Parte di provvedimento in formato grafico ACCORDO COLLETTIVO 13 MAGGIO 1952 PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA VENDITA NELLE FORNERIE E RIVENDITE DI PANE DELLA PROVINCIA DI BRESCIA. Parte di provvedimento in formato grafico ACCORDO COLLETTIVO 20 SETTEMBRE 1956 PER IL PERSONALE DI BANCO ED I FATTORINI-PORTAPANE DIPENDENTI DA AZIENDE DI PANIFICAZIONE E RIVENDITE PANE DELLA PROVINCIA DI PADOVA. Parte di provvedimento in formato grafico
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