DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 159

Type DPR
Publication 1962-01-02
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 88, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 13 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 23 ottobre 1959 per i lavoratori addetti all'industria metalmeccanica ed alla installazione di impianti;

Visti gli accordi collettivi nazionali 16 marzo 1956 e 23 ottobre 1959 sull'aumento delle retribuzioni per i lavoratori addetti all'industria metalmeccanica e alla installazione di impianti;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 7 luglio 1960 per la disciplina dell'apprendistato nell'industria metalmeccanica e nella installazione di impianti;

Visto il contratto collettivo di lavoro 20 luglio 1950, per i dipendenti dalle aziende esercenti la industria del picchettaggio e coloritura delle navi in Trieste, stipulato tra l'Associazione degli Industriali e la Camera Confederale del Lavoro, la Confederazione dei Sindacati Unici del T.L.T.;

Visto l'accordo collettivo 26 novembre 1954, per i dipendenti dalle aziende di cui al Contratto collettivo che precede, stipulato tra l'Associazione Provinciale degli Industriali e la Camera Confederale del Lavoro, la Confederazione del Lavoro;

Vista la pubblicazione dell'apposito Bollettino n. 4 di Trieste, in data 28 maggio 1960, del contratto e dell'accordo sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita';

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico

I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali sono stati stipulati il contratto collettivo di lavoro 20 luglio 1950 e l'accordo collettivo 26 novembre 1954, relativi ai dipendenti delle aziende esercenti la industria del picchettaggio e la coloritura delle navi in Trieste, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto e dell'accordo anzidetti, annessi al presente decreto, purche' compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti la industria del picchettaggio e coloritura delle navi in Trieste.

GRONCHI FANFANI - SULLO

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 28 marzo 1962.

Atti del Governo, registro n. 144, foglio n. 113. - VILLA

Allegato

CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO 20 LUGLIO 1950 PER I DIPENDENTI DALLE AZIENDE ESERCENTI L'INDUSTRIA DEL PICCHETTAGGIO E COLORITURA DELLE NAVI IN TRIESTE. Parte di provvedimento in formato grafico ACCORDO COLLETTIVO 26 NOVEMBRE 1954 PER I DIPENDENTI DALLE AZIENDE ESERCENTI L'INDUSTRIA DEL PICCHETTAGGIO E COLORITURA DELLE NAVI IN TRIESTE. Parte di provvedimento in formato grafico

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