LEGGE 12 aprile 1962, n. 183
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Le paghe ordinarie giornaliere dei militari e graduati di truppa dell'Esercito e dell'Aeronautica e quelle dei comuni e sottocapi della Marina sono stabilite nelle misure nette risultanti, rispettivamente, dalle tabelle 1 e 2 allegate alla presente legge.
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