DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 aprile 1962, n. 200

Type DPR
Publication 1962-04-21
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della.

Costituzione;

Vista la legge 9 marzo 1961, n. 157, sull'assistenza tecnica e finanziaria alla Somalia;

Vista la legge 29 dicembre 1961, n. 1528, sull'assistenza tecnica pluriennale alla Somalia;

In virtu' della delega concessa con l'art. 6 della citata legge 29 dicembre 1961, n. 1528;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1

Al personale civile dello Stato comandato in Somalia per l'assistenza tecnica ed al personale militare in servizio permanente o continuativo e delle categorie in congedo richiamato o trattenuto destinato a prestare servizio in Somalia per l'assistenza tecnica compete, a carico dei fondi di bilancio stanziati con la legge 9 marzo 1961, n. 157, e con la legge 29 dicembre 1961, n. 1528, il trattamento previsto dalle norme del decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1952, n. 2359, sull'ordinamento del personale dello Stato in servizio presso l'Amministrazione fiduciaria italiana della Somalia, in quanto applicabili e salvo quanto stabilito nei successivi articoli.

Art. 2

La misura delle indennita' previste dall'art. 8 del citato decreto del Presidente della, Repubblica 9 dicembre 1952, n. 2359, e' stabilita, nelle Tabelle A, B, C e D, annesse al presente decreto, con le limitazioni indicate nelle Tabelle stesse.

Art. 3

Gli assegni a carattere fisso e continuativo e le altre competenze eventualmente spettanti in base alle norme vigenti in Italia, di cui all'art. 2 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1952, B. 2359, possono, su domanda degli interessati, essere trasferiti in Somalia in valuta locale. Le operazioni di trasferimento sono, peraltro, effettuate nell'importo effettivamente realizzabile in base al cambio vigente al giorno dell'operazione. Le indennita' di cui al precedente art. 2 vengono corrisposte in valuta locale in base al rapporto di ragguaglio applicato, nel tempo, per gli assegni di sede del personale in servizio presso le Rappresentanze diplomatico-consolari in Somalia.

Art. 4

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed avra' effetto dal 1 luglio 1960.

GRONCHI FANFANI - SEGNI TREMELLONI

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 5 maggio 1962

Atti del Governo, registro n. 146, foglio n. 23. - VILLA

Tabelle

TABELLA A INDENNITA' DI EQUIPAGGIAMENTO L'indennita' di equipaggiamento compete "una tantum" al personale destinato in Somalia nelle seguenti misure lorde: Personale delle classi 1ª e 2ª della susseguente Tabella B............................................. L. 220.000 Personale delle classi 3ª e 4ª della susseguente Tabella B............................................. L. 175.000 Personale delle classi 5ª e 6ª della susseguente Tabella B............................................. L. 130.000 Personale delle rimanenti classi della susseguente Tabella B................................. L. 90.000 L'indennita' di equipaggiamento non spetta al personale che, in base alle leggi vigenti in Italia, ha diritto al vestiario gratuito. Non si ha diritto ad una nuova indennita' di equipaggiamento in caso di destinazione in Somalia prima che siano trascorsi tre anni dalla data del rimpatrio. TABELLA B INDENNITA' SOMALIA Indennita mensile lorda dal 1-7-1960 dal 1-7-1961 Lire Lire 1. Presidenti di sezione della Corte di cassazione,del Consiglio di Stato e della Corte dei conti; Vice avvocati generali dello Stato; Prefetti di 1ª classe; Generali di Corpo d'armata; Professori universitari alla 1ª classe di stipendio; qualifiche civili e gradi militari corrispondenti................... 316.000 354.000 2. Magistrati di Cassazione, Consiglieri della Corte di cassazione; Consiglieri di Stato e della Corte dei conti;Sostituti avvocati generali dello Stato; Direttori generali; Generali di divisione; Professori universitari alla 2ª classe di stipendio; qualifiche civili e gradi militari corrispondenti.... 283.000 317.000 3. Magistrati di Corte d'appello, Consiglieri di Corte d'appello; Primi referendari del Consiglio di Stato e della Corte dei conti; Vice avvocati dello Stato; Ispettori generali; Generali di brigata; Professori universitari alla 3ª classe di stipendio e Presidi di 1ª categoria alla 2ª classe di stipendio; qualifiche civili e gradi militari corrispondenti.... 251.000 281.000 4. Magistrati di tribunale, Giudici ed equiparati con almeno 12 anni di anzianita nella qualifica (1); Referendari del Consiglio di Stato e della Corte dei conti; Sostituti avvocati dello Stato; Direttori di divisione; Segretari capi; Colonnelli; Professori universitari alla 4ª classe di stipendio, Presidi di 1a categoria alla 1ª classe di stipendio e Presidi di 2ª categoria alla 2ª classe di stipendio; Professori di ruolo A alla 5ª classe di stipendio; Ispettori scolastici; qualifiche civili e gradi militari corrispondenti................... 229.000 237.000 5. Magistrati di tribunale, Giudici ed equiparati con almeno 4 anni di anzianita nella qualifica (1); Vice referendari della Corte dei conti e Procuratori dello Stato dopo 4 anni dalla nomina; Direttori di sezione; Segretari principali; Tenenti colonnelli; Presidi di 2ª categoria alla 1ª classe di stipendio; Direttori didattici; Professori universitari straordinari e professori di ruolo A e B alla 4ª classe di stipendio; Professori di ruolo A alla 3ª classe di stipendio; qualifiche civili e gradi militari corrispondenti.......... 207.000 232.000 6. Magistrati di tribunale, Giudici ed equiparati con meno di 4 anni di anzianita nella qualifica (1); Vice referendari della Corte dei conti e Procuratori dello Stato; Consiglieri di 1ª classe; Primi segretari; Maggiori; Professori di ruolo A alla 2ª classe di stipendio; Professori di ruolo B alla 3ª classe di stipendio; Professori di ruolo C alla 4ª classe di stipendio; qualifiche civili e gradi militari corrispondenti................... 170.000 191.000 7. Magistrati di tribunale, Aggiunti giudiziari; Sostituti procuratori dello Stato: Consiglieri di 2ª classe; Segretari; Capitani; Professori di ruolo A alla 1a classe di stipendio; Professori di ruolo B alla 2ª classe di stipendio; Professori di ruolo C alla 3ª classe di stipendio; Archivisti capi: qualifiche civili e gradi militari corrispondenti o superiori........................ 164.000 184.000 5. Magistrati di tribunale; Uditori giudiziari; Tenenti; Consiglieri di 3ª classe; Segretari aggiunti; Professori di ruolo B alla 1a classe di stipendio; Professori di ruolo C alla 2ª classe di stipendio: Primi archivisti; qualifiche civili e gradi militari corrispondenti o superiori........................ 151.000 169.000 9. Sottotenenti; Vice segretari; Professori di ruolo C alla 1a classe di stipendio; Archivisti: qualifiche civili e gradi militari corrispondenti o superiori........................ 142.000 159.000 10. Applicati; qualifiche civili e gradi militari corrispondenti o superiori....... 126.000 141.000 11. Applicati aggiunti; Personale delle carriere ausiliarie e degli operai di ruolo; qualifiche civili e gradi militari corrispondenti o superiori........................ 121.000 136.000 12. Aiutanti di battaglia, Marescialli maggiori............. 124.000 139.000 13. Marescialli capi, Marescialli ordinari............. 122.000 137.000 14. Sergenti maggiori,Sergenti 113.000 127.000 15. Graduati e militari di truppa........................... 45.000 51.000 Nel caso di piu' dipendenti statali facenti parte dello stesso nucleo familiare, l'indennita' viene corrisposta, per intero, al solo membro del nucleo familiare cui l'indennita' spetta, nella misura maggiore. Agli altri membri l'indennita' per essi stabilita viene corrisposta soltanto nella misura di un quarto. Per membri del nucleo familiare s'intendono quelli di cui all'art. 13 della legge 29 giugno 1951, n. 489, e successive norme modificatrici. (1) Ai Magistrati di tribunale, Giudici ed equiparati, spetta dal 1 luglio 1961 l'indennita' mensile lorda di L. 257.000, qualunque sia l'anzianita' nella qualifica, in relazione alla legge 16 dicembre 1961, n. 1308. TABELLA C INDENNITA' DI DISAGIATA RESIDENZA L'indennita' di disagiata residenza spetta in misura uguale a tutto il personale di cui all'art. 1 del decreto al quale la presente Tabella e' allegato nelle misure mensili lorde come appresso indicato: 1ª classe L. 8.750: al personale che presta servizio nei distretti di: Afgoi, Baidoa, Brava, Balad, Bur Acaba, Chisimaio, Dinsor, Gelib, Margerita, Merca, Oddur, Uanle Uen, Villaggio Duca degli Abruzzi; 2ª classe L. 13.125: al personale che presta servizio nei distretti di: Bardera, Belet Uen, Bulo Burti e Itala: 3ª classe L. 17.500: al personale che presta servizio nei distretti di: Afmadu', Alula, Bosaso, Candala, Dusa Mareb, Eil, El Bur, Galcaio, Gardo, Lugh Ferrandi, Obbia, Scusciuban, e nel territorio del Sotmalilaind gia sotto protettorato britannico. L'indennita' di disagiata residenza spetta per il periodo di effettiva permanenza nelle localita' per le quali essa e' stabilita. Al personale militare l'indennita' di cui alla presente Tabella spetta soltanto fino al grado non inferiore a quello di Maresciallo o corrispondente. Nel caso di piu' dipendenti statali facenti parte dello stesso nucleo familiare, l'indennita' di disagiata residenza viene corrisposta per intero soltanto al capo famiglia, mentre agli altri membri essa viene corrisposta nella misura di un quarto. Per membri del nucleo familiare si intendono il coniuge, i figli o figliastri celibi, nubili o vedovi, conviventi e minori di eta'. TABELLA D INDENNITA' AI MAGISTRATI Ai Magistrati in servizio in Somalia che, secondo l'ordinamento giudiziario della Repubblica Somala, esercitano le funzioni giudiziarie appresso indicate, competono - per il periodo di effettivo esercizio delle funzioni stesse le seguenti indennita' mensili lorde: a) indennita per spese di rappresentanza: Presidente della Corte di giustizia............. L. 43.750 Pubblico Ministero.............................. L. 35.000 Presidente di Sezione della Corte di giustizia | ed Avvocato erariale........................ > L. 18.665 Giudice d'appello............................... | Giudice regionale............................... L. 14.000 b) Indennita per l'esercizio di funzioni speciali: Presidente della Corte di assise di appello..... L. 6.585 Presidente della Corte di assise................ L. 5.665

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.