DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 marzo 1962, n. 202

Type DPR
Publication 1962-03-09
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926 n. 2406, modificato con regio decreto 13 ottobre 1927 n. 2230, e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1960, n. 1692;

Veduta la legge 21 luglio 1961, n. 685;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessita' di approvare Le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita' degli studi di Firenze, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 74 e' abrogato e sostituito dal seguente:

Art. 74. - La Facolta' conferisce le lauree in Chimica, in Fisica, in Matematica, in Scienze naturali, in Scienze biologiche ed in Scienze geologiche.

Alla Facolta' e' annesso il biennio propedeutico agli studi di Ingegneria.

Gli articoli 78 e 79, relativi al corso di laurea in Fisica sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Art. 78. - La durata del corso degli studi per la laurea in Fisica e' di quattro anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturita' classica e scientifica. Possono inoltre essere ammessi i diplomati provenienti dagli Istituti tecnici industriali agrari, nautici e per geometri, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Il corso di studi si svolge nei seguenti indirizzi: a) generale, b) applicativo.

Dell'indirizzo seguito verra' fatta menzione nella carriera scolastica.

Sono insegnamenti fondamentali obbligatori comuni a tutti gli indirizzi per il primo biennio:

1) Fisica generale I;

2) Fisica generale II;

3) Analisi matematica I;

4) Analisi matematica. II;

5) Geometria I;

6) Meccanica razionale;

7) Chimica con esercitazioni di laboratorio;

8) Esperimentazione fisica (biennale).

Per poter sostenere un qualsiasi esame del secondo biennio e' necessario una prova di conoscenza, di due lingue straniere di importanza scientifica secondo criteri che verranno fissati dalla Facolta'.

Gli insegnamenti obbligatori per il secondo biennio sono i seguenti:

Corsi comuni ai vari indirizzi:

1) Struttura della materia;

2) Istituzioni di Fisica teorica;

3) Metodi matematici della Fisica.

Corsi per l'indirizzo generale:

4) Fisica superiore;

5) Fisica teorica;

6), 7) Laboratorio di fisica (biennale);

8) Un corso a scelta tra i seguenti corsi complementari:

Algebra;

Algebra superiore;

Analisi funzionale;

Analisi superiore;

Istituzioni di Analisi superiore;

Teoria delle funzioni;

9) Un corso a scelta tra i seguenti corsi complementari:

Astronomia;

Chimica fisica;

Chimica teorica;

Onde elettromagnetiche;

Fisica dei neutroni;

Fisica degli stati condensati;

Fisica del plasma;

Fisica delle particelle elementari;

Fisica nucleare;

Istituzioni di Fisica nucleare;

Magnetoidrodinamica;

Meccanica analitica;

Meccanica quantistica;

Meccanica statistica.

Corsi per l'indirizzo applicativo:

4), 5) Laboratorio di fisica (biennale);

6), 7), 8), 9) Quattro corsi scelti nel seguente elenco dei corsi complementari secondo quanto stabilito dal piano di studi della Facolta' all'inizio di ciascun anno e per ogni orientamento:

Algebra;

Algebra superiore;

Analisi funzionale;

Analisi superiore;

Astrofisica;

Astronomia;

Calcoli numerici e grafici;

Chimica fisica;

Chimica teorica;

Cibernetica e teoria dell'informazione;

Onde elettromagnetiche;

Elettronica;

Elettronica applicata;

Fisica dei neutroni;

Fisica dello spazio;

Fisica degli stati condensati;

Fisica del plasma;

Fisica delle particelle elementari;

Fisica matematica;

Fisica nucleare;

Fisica superiore;

Fisica teorica;

Fisica terrestre (geofisica);

Istituzioni di Analisi superiore;

Istituzioni di Fisica nucleare;

Magnetoidrodinamica;

Meccanica analitica;

Meccanica quantistica;

Meccanica statistica;

Ottica;

Ottica elettronica;

Radio astronomia;

Radiofisica;

Spettroscopia;

Teoria delle funzioni.

Ciascun insegnamento sopra elencato implica un unico esame.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver superato tutti gli esami dei corsi relativi all'indirizzo da lui prescelto.

Art. 79. - Potranno iscriversi ai corsi comuni agli indirizzi del secondo biennio soltanto quegli studenti che abbiano superato gli esami di Fisica generale I e II, Analisi matematica I e Analisi matematica II.

Lo studente non potra' presentarsi a nessun esame del secondo biennio senza aver prima superato i seguenti esami del primo biennio:

Fisica generale I e II, Analisi matematica I e II, Geometria I, Meccanica razionale.

L'esame di Fisica generale I e Analisi matematica I devono essere superati prima di quello di Fisica generale II; l'esame di Istituzioni di Fisica teorica deve precedere quello di Fisica teorica; l'esame di Esperimentazione fisica (biennale) deve precedere quello di Laboratorio di fisica (biennale).

L'esame di laurea consiste: a) nella discussione di una tesi scritta; b) in una prova (eventualmente scritta) di cultura generale in Fisica: quest'ultima precedera' la discussione della tesi di laurea e, naturalmente, l'esito dell'esame di laurea dipendera' in maniera essenziale dai risultati delle prove di cui ai punti a) e b).

Gli articoli 80 e 81, relativi al corso di laurea in Scienze matematiche sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Art. 80. - La durata del corso per la laurea in Matematica e' di quattro anni. Il corso di studi si distingue in tre indirizzi: generale, didattico, applicativo.

E' titolo di ammissione il diploma di maturita' classica o di maturita' scientifica.

Possono inoltre, essere ammessi i diplomati degli Istituti tecnici industriali, agrari, nautici e per geometri, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

All'atto della iscrizione al terzo anno di corso lo studente dovra' dichiarare quale indirizzo intende seguire.

Dell'indirizzo seguito verra' fatta menzione pella carriera scolastica.

Sono insegnamenti fondamentali obbligatori comuni a tutti gli indirizzi:

I anno:

1) Analisi matematica I;

2) Geometria I;

3) Algebra;

4) Fisica generale I.

II anno:

1) Analisi matematica II;

2) Geometria II;

3) Meccanica razionale;

4) Fisica generale II.

III anno:

1) Istituzioni di Analisi superiore;

2) Istituzioni di Geometria superiore;

3) Istituzione di Fisica matematica.

Sono inoltre insegnamenti fondamentali:

a)

per l'indirizzo generale:

4) Matematiche superiori;

5) Topologia;

b)

per l'indirizzo didattico:

4) Matematiche complementari;

5) Matematiche elementari dal punto di vista superiore;

c)

per l'indirizzo applicativo:

4) Calcolo delle probabilita';

5) Calcoli numerici e grafici.

L'insegnamento di Istituzioni di Fisica matematica potra' essere sostituito, su deliberazione della Facolta', dall'insegnamento di Metodi matematici della fisica, fondamentale per il corso di laurea in Fisica.

Il corso di Meccanica razionale deve essere distinto da quello destinato agli allievi del biennio Propedeutico agli studi in ingegneria e comune con quello degli allievi fisici.

Per ciascuno degli insegnamenti indicati vi e' un esame finale. I corsi di Analisi matematica I e II, Geometria I e II, Fisica generale I e II, non costituiscono corsi biennali: essi constano di due parti distinte, la prima propedeutica alla seconda, e con due esami distinti, il primo propedeutico al secondo.

Tutti gli insegnamenti del primo biennio sono accompagnati da esercitazioni che ne costituiscono parte integrante, nello svolgimento delle quali, qualora gli insegnamenti siano comuni con altri corsi di laurea, dovra' tenersi conto delle diverse esigenze delle differenti categorie di studenti.

Gli insegnamenti di Matematiche complementari e di Calcoli numerici e grafici sono accompagnati da esercitazioni che ne costituiscono parte integrante. Anche altri insegnamenti, su deliberazione della Facolta', potranno essere integrati da un corso di esercitazioni.

Sono insegnamenti complementari:

a)

per l'indirizzo generale:

Gruppo A:

1) Algebra superiore;

2) Analisi funzionale;

3) Analisi superiore;

4) Calcolo delle probabilita';

5) Geometria algebrica;

6) Geometria differenziale;

7) Geometria superiore.

8) Matematiche complementari;

9) Teoria dei numeri;

10) Teoria delle funzioni;

Gruppo B:

1) Astronomia;

2) Fisica matematica;

3) Istituzioni di fisica teorica;

4) Meccanica superiore;

5) Struttura delle materie;

6) per l'indirizzo didattico:

Gruppo A:

1) Algebra superiore;

2) Logica matematica;

3) Matematica finanziaria e attuariale;

4) Matematiche superiori;

5) Storia delle matematiche;

6) Teoria dei numeri;

7) Teoria delle funzioni;

8) Topologia;

Gruppo B:

1) Astronomia;

2) Istituzioni di fisica teorica;

3) Preparazioni di esperienze didattiche;

4) Struttura della materia;

c)

per l'indirizzo applicativo:

Gruppo A:

1) Cibernetica e teoria delle informazioni;

2) Economia matematica;

3) Logica matematica;

4) Matematica finanziaria e attuariale;

5) Ricerca operativa;

6) Statistica matematica;

7) Teoria e applicazione delle macchine;

Gruppo B:

1) Astronomia;

2) Elettronica;

3) Fisica matematica:

4) Istituzioni di Fisica teorica;

5) Meccanica statistica;

6) Meccanica superiore;

7) Onde elettromagnetiche;

8) Struttura della materia.

Qualora qualche insegnamento abbia durata biennale comportera' due esami distinti da computarsi entrambi nel numero complessivo degli esami richiesti di cui ad un successivo comma. Anche gli insegnamenti complementari potranno, su deliberazione della Facolta', essere integrati da esercitazioni.

Potranno essere iscritti al secondo anno soltanto quelli studenti che abbiano superato almeno due degli esami di Analisi matematica I, Geometria I, Algebra.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superati gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e in due complementari, uno del gruppo A. ed uno del gruppo B, relativi all'indirizzo seguito.

I due insegnamenti complementari sono a scelta dello studente fra quelli che, anno per anno, la Facolta' deliberera' di impartire, in numero complessivo non inferiore a quattro, due per gruppo, per ogni indirizzo.

Nel terzo anno lo studente deve seguire almeno quattro corsi.

L'esame di laurea consta:

a)

di un esame, scritto ed orale, di cultura matematica;

b)

della discussione di un lavoro scritto che, per l'indirizzo generale, deve presentare i caratteri di ricerca originale;

c)

della discussione di una tesina scelta dalla Commissione fra due preparate dallo studente su argomenti attinenti a discipline diverse tra loro e da quello cui si riferisce il lavoro scritto.

La parte a) deve precedere le parti b) e c) ed il suo esito sara' comunicato ai candidati prima dello svolgimento delle altre due parti dell'esame di laurea.

Art. 81. - Per essere ammesso:

all'esame di Meccanica razionale lo studente deve aver superato quelli di Analisi matematica I e Geometria I;

all'esame di qualsiasi insegnamento matematico del secondo biennio di qualsiasi indirizzo lo studente deve aver superato gli esami di Analisi matematica I e II, Geometria I e II, Algebra;

all'esame di Istituzioni di Fisica matematica lo studente deve aver superato tutti gli esami del primo biennio;

all'esame di qualsiasi insegnamento fisico del secondo biennio di qualsiasi indirizzo lo studente deve aver superato gli esami di Analisi I e II, Geometria I e II, Fisica generale I e II, Meccanica razionale.

Agli esami di Analisi superiore, Geometria superiore, fisica matematica, lo studente deve aver superato lo esame delle rispettive Istituzioni.

Gli articoli 82 e 83 relativi al corso di laurea in Matematica e Fisica sono abrogati con il conseguente spostamento della successiva numerazione.

Art. 96. - I commi 6), 7), 8), 9), 10) e 11), relativi agli esami di laurea per gli studenti in Scienze matematiche, in Fisica ed in Matematica e fisica sono abrogati e sostituiti dal seguente comma:

"Per gli studenti iscritti ai corsi per la laurea in Fisica o in Matematica si applicano le norme stabilite agli articoli 79 e 80".

Art. 99. - Il primo comma relativo agli Istituti di matematica e' abrogato e sostituito dal seguente:

"Per ciascuna cattedra di ruolo relativa ad un insegnamento matematico viene costituito un Istituto diretto dal titolare della Cattedra".

Art. 100 , relativo al Seminario matematico-fisicoastrofisico, e' abrogato e sostituito dal seguente:

"Alla Facolta' di Scienze matematiche, Fisiche e naturali e' annesso un Seminario matematico fisico astrofisico".

Art. 102 , relativo all'attivita' che svolge il suddetto Seminario e' abrogato e sostituito dal seguente:

"Il Seminario svolge la sua attivita' come appresso:

a)

con conferenze tenute da docenti universitari o da cultori italiani o stranieri di discipline fisico-matematiche, su questioni di attualita' riguardanti le scienze sopradette o scienze affini;

b)

con discussioni, comunicazioni scientifiche, riassunti generali o parziali di moderne ricerche".

Art. 106 , relativo al suddetto Seminario e' abrogato e' sostituito dal seguente:

"La dotazione, gli eventuali contributi straordinari e le somme a qualsiasi titolo assegnato al Seminario, saranno impiegate per le spese di amministrazione, di rappresentanza e per compensi ai conferenzieri".

Art. 107 , sempre relativo al suddetto Seminario, e' soppresso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' marzo 1962

GRONCHI

GUI

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato

alla Corte dei conti, addi' 2 maggio 1962 Atti del Governo, registro n. 145, foglio n. 119. - VILLA

Art. 1

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