LEGGE 27 aprile 1962, n. 211
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
L'Azienda delle ferrovie dello Stato è autorizzata a predisporre un piano decennale di opere e costruzioni per il rinnovamento, il riclassamento, l'ammodernamento e il potenziamento dei mezzi d'esercizio, delle linee e degli impianti della rete, per l'importo presunto di 1.500 miliardi di lire. Il piano sarà realizzato in due fasi, ciascuna della durata di un quinquennio.
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