DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 marzo 1962, n. 255
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;
Veduto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modifiche, con legge 21 giugno 1950, n. 465;
Veduta la legge 18 marzo 1958, n. 349;
Sulla
proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro; Decreta:
Art. 1
E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Milano il 12 febbraio 1962 per il finanziamento di un posto di assistente ordinario presso la Cattedra di "Clinica pediatrica" della facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Milano.
Art. 2
E' istituito, ai sensi dell'art. 1 (sub. art. 13-bis) della legge 24 giugno 1950, n. 465, un posto di assistente ordinario in aggiunta a quelli gia' assegnati alla Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Milano.
Art. 3
I contributi annui a carico della S.p.A. Farmaceutici Midy vengono determinati in lire 1.600.000 (unmilioneseicentomila) per il mantenimento del posto di cui al precedente art. 2 e in lire 320.000 (trecentoventimila) da destinarsi al trattamento economico di cessazione dal servizio che possa spettare al titolare del posto stesso.
Art. 4
L'Universita' degli studi di Milano si obbliga a versare allo Stato sia l'ammontare degli emolumenti effettivamente dovuti al titolare del posto sia il contributo di cui al precedente art. 3 da destinarsi al trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante al titolare del posto stesso.
Art. 5
Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, oppure vengano meno o risultino insufficienti, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente art. 2 sara' senz'altro soppresso ed il titolare cessera' immediatamente dal servizio.
GRONCHI GUI - TREMELLONI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 21 maggio 1962
Atti del Governo, registro n. 147, foglio n. 81. - VILLA
Convenzione istituzione di un posto di assistente Facolta' di medicina Universita' di Milano-art. 1
Repertorio n. 227 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO Convenzione fra l'Universita' degli studi di Milano e la S.p.A. Farmaceutici Midy di Milano per l'istituzione di un posto di assistente ordinario presso la cattedra di clinica pediatrica della Facolta' di medicina e chirurgia della Universita' degli studi di Milano. L'anno millenovecentosessantadue questo giorno 12 del mese di febbraio in Milano, nella sede della Universita' degli studi in via Festa del Perdono 7, innanzi a me, dott. Roberto Buongiovanni, direttore amministrativo della Universita' degli studi di Milano e come tale delegato con decreto del rettore 3 novembre 1958, a ricevere, in forma pubblica amministrativa gli atti ed i contratti che si stipulano nell'interesse della Universita' medesima a norma dell'art. 129 del vigente regolamento universitario, senza l'assistenza dei testimoni, avendovi le parti, d'accordo con me ufficiale rogante, rinunziato, sono personalmente comparsi i signori: prof. gr. uff. C. Mario Cattabeni, nella sua qualita' di rettore magnifico della Universita' degli studi di Milano, autorizzato alla stipulazione del presente atto con deliberazione del Consiglio di amministrazione del 27 ottobre 1961; dott. Roberto Kuster, consigliere delegato della S.p.A. Farmaceutici Midy, via G. B. Piranesi 38, Milano, ed in rappresentanza della medesima, autorizzato dal Consiglio di amministrazione, con deliberazione del 18 gennaio 1962; PREMESSO che, per le necessita' didattico-scientifiche della cattedra di clinica pediatrica dell'Universita' degli studi di Milano e' necessario provvedere alla istituzione di un posto di assistente ordinario; che, la S.p.A. Farmaceutici Midy con sede in Milano, via G. B. Piranesi n. 38, e' venuta nella determinazione di assumere l'onere del finanziamento di un nuovo posto di assistente ordinario nell'intento di incrementare il personale assistente della clinica pediatrica; che il Consiglio della Facolta' di medicina e chirurgia, il Senato accademico e il Consiglio di amministrazione hanno deliberato, nell'ambito delle rispettive competenze, di accettare l'offerta; Tutto cio' premesso fra la S.p.A. Farmaceutici Midy, rappresentata come sopra, e l'Universita' degli studi di Milano nella persona del suo rettore prof. gr. uff. C. Mario Cattabeni, si conviene e si stipula quanto appresso: Art. 1. Presso la Facolta' di medicina e chirurgia della Universita' degli studi di Milano sara' istituito, ai sensi dell'art. 13-bis della legge 24 giugno 1950, n. 465, un posto di assistente ordinario, in aggiunta a quelli assegnati alla facolta' medica, da destinarsi alla cattedra di clinica pediatrica. Il trattamento giuridico ed economico, nonche' il trattamento di quiescenza del titolare del sopraddetto posto di assistente sara' quello previsto dalla legge 18 marzo 1958, n. 349, riguardante le norme sullo stato giuridico ed economico degli assistenti universitari.
Convenzione istituzione di un posto di assistente Facolta' di medicina Universita' di Milano-art. 2
Art. 2. La S.p.A. Farmaceutici Midy si obbliga a corrispondere alla Universita' degli studi di Milano annualmente ed in una unica soluzione, a decorrere dalla data di nomina dell'assistente la somma di L. 1.600.000 (lire unmilioneseicentomila), corrispondente agli emolumenti fissi spettanti al titolare del posto stesso, compresi gli oneri fiscali e l'ammontare delle ritenute che, sugli stipendi del predetto assistente dovranno essere operate in conto entrate del Tesoro.
Convenzione istituzione di un posto di assistente Facolta' di medicina Universita' di Milano-art. 3
Art. 3. La S.p.A. Farmaceutici Midy si obbliga inoltre a versare annualmente all'Universita' degli studi di Milano la somma di L. 320.000 (trecentoventimila) pari al 20% degli emolumenti dovuti all'assistente per costituire il fondo di previdenza per l'eventuale trattamento economico di cessazione del servizio dell'assistente. La S.p.A. Farmaceutici Midy si obbliga, altresi' ad aumentare proporzionalmente detta somma in rapporto all'eventuale maggiorazione del contributo previsto dal precedente art. 2.
Convenzione istituzione di un posto di assistente Facolta' di medicina Universita' di Milano-art. 4
Art. 4. L'Universita' degli studi di Milano si obbliga, in esecuzione della istituzione del posto di cui all'art. 1: a) a versare annualmente allo Stato l'ammontare complessivo degli emolumenti effettivamente dovuti all'assistente ordinario assegnato alla cattedra di clinica pediatrica, compresi i relativi oneri fiscali, nonche' l'ammontare delle ritenute che sullo stipendio del predetto assistente dovranno essere operate in conto entrate del Tesoro; b) a versare annualmente allo Stato, con esonero da ogni obbligo e responsabilita', la somma prevista dal precedente art. 3, per gli effetti suindicati. Detti versamenti saranno fatti in conto entrate del Tesoro al capitolo ed articolo che verranno stabiliti dal Ministero del tesoro.
Convenzione istituzione di un posto di assistente Facolta' di medicina Universita' di Milano-art. 5
Art. 5. Qualora, in seguito a variazioni del trattamento economico del personale assistente ordinario disposto dallo Stato, la somma di L. 1.600.000 risultasse inferiore a quella necessaria alla Universita' degli studi di Milano per versare allo Stato quanto dovuto ai sensi del precedente art. 4 per il predetto posto di assistente, la S.p.A. Farmaceutici Midy si impegna, per tutta la durata della presente convenzione, a versare annualmente alla Universita' degli studi di Milano la somma occorrente per integrare la differenza stessa.
Convenzione istituzione di un posto di assistente Facolta' di medicina Universita' di Milano-art. 6
Art. 6. Qualora, in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo venga a cessare il contributo previsto dagli articoli 2 e 3 sopra trascritti o la presente convenzione non venga rinnovata alla scadenza, il posto di assistente ordinario di cui al precedente art. 1 verra' senz'altro soppresso e conseguentemente il relativo titolare cessera' dal servizio.
Convenzione istituzione di un posto di assistente Facolta' di medicina Universita' di Milano-art. 7
Art. 7. La presente convenzione avra' la durata di anni dieci a decorrere dalla data di nomina del titolare dell'istituendo posto di ruolo e si intendera' automaticamente rinnovata per un uguale periodo di tempo qualora non venga denunciata, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno un anno prima della sua scadenza.
Convenzione istituzione di un posto di assistente Facolta' di medicina Universita' di Milano-art. 8
Art. 8. Questa convenzione stipulata nell'interesse della Universita' degli studi di Milano sara' registrata in esenzione delle tasse di registro a norma dell'art. 55 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con [regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592). Il presente atto, scritto a macchina da persona di mia fiducia, su carta uso bollo di sei facciate, viene pubblicato mediante lettura da me datane alle parti, che lo approvano e sottoscrivono unitamente a me ufficiale rogante. Il rettore della Universita' degli studi di Milano F.to C. M. CATTABENI Il presidente delegato della S.p.A. Farmaceutici Midy F.to R. KUSTER Il direttore amministrativo ufficiale rogante F.to R. BUONGIOVANNI Registrato a Milano Atti pubblici il 15 febbraio 1962 al n. 31791, mod. I, vol. 1375. Esatte lire gratis.
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