DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 304
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto della Costituzione;
Vista, la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme trensitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1950, n. 741;
Visto il D.P.R. 2 ottobre 1960, n. 1425, recante norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti da imprese produttrici di fisarmoniche, loro parti staccate, voci per fisarmoniche ed armoniche, armonichette a bocca;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 23 giugno 1960, e relative tabelle, per gli operai dipendenti dalle aziende produttrici di fisarmoniche, loro parti staccate, voci per fisarmoniche e armoniche, nonche' armonichette a bocca, stipulato tra, la Federazione Nazionale Fabbricanti ed Esportatori italiani di Fisarmoniche, con la assistenza della Confederazione Generale dell'Industria italiana, e l'Unione italiana Lavoratori Fisarmoniche, con l'assistenza dell'Unione italiana del Lavoro, la Federazione Impiegati Operai Metallurgici, con l'assistenza della Confederazione Generale italiana del Lavoro, la Federazione italiana Lavoratori Costruzioni ed Affini, con l'assistenza della Confederazione italiana Sindacati Lavoratori; e, in pari data, tra la Federazione Nazionale Fabbricanti ad Eportatori italiani di Fisarmoniche, con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria italiana, e la Federazione Nazionale Lavoratori Legno, Sughero, Artistiche e Varie, con l'intervento della, Confederazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, numero 137 del 31 dicembre 1950, del contratto sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita';
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
Articolo unico
I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali e stato stipulato il contratto collettivo nazionale di lavoro 23 giugno 1960, relativo agli operai dipendenti dalle aziende produttrici di fisarmoniche, loro parti staccate, voci per fisarmoniche ed armoniche, nonche' armonichette a bocca, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto collettivo anzidetto, annesso al presente decreto. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese produttrici di fisarmoniche, loro parti staccate, voci per fisarmoniche ed armoniche, nonche' armonichette a bocca.
GRONCHI FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 7 maggio 1962
Atti, dei Governo, registro n. 146, foglio n. 32. - VILLA
Contratto Collettivo
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 23 GIUGNO 1960 PER GLI OPERAI DIPENDENTI DALLE AZIENDE PRODUTTRICI DI FISARMONICHE, LORO PARTI STACCATE. VOCI PER FISARMONICHE ED ARMONICHE, NONCHE' ARMONICHETTE A BOCCA. Parte di provvedimento in formato grafico
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