LEGGE 1 febbraio 1962, n. 306
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione relativa allo status degli apolidi, adottata a New York il 28 settembre 1954.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione indicata nell'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformita' all'articolo 39 della Convenzione stessa.
GRONCHI FANFANI - SEGNI - GONELLA - SCELBA - TRABUCCHI - BOSCO - SULLO - COLOMBO - JERVOLINO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Acte final
Atto finale della conferenza delle Nazioni Unite e Convenzione relativa allo statuto degli apolidi (New York, 28 settembre 1954). Parte di provvedimento in formato grafico
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