DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 321
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto il contratto collettivo 17 luglio 1957, per gli operai addetti alle industrie degli abrasivi;
Visto il contratto collettivo nazionale 20 novembre 1957, per gli impiegati addetti alle industrie degli abrasivi;
Visto il contratto collettivo 17 dicembre 1957, per gli appartenenti alle categorie speciali - ex equiparati addetti alle industrie degli abrasivi, tutti stipulati tra, l'Associazione Nazionale degli Industriali della Ceramica e degli Abrasivi, con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria italiana e la Federazione Nazionale Vetrai Ceramisti e Affini, con l'assistenza della Confederazione Generale italiana del Lavoro, la Federazione italiana Lavoratori delle Costruzioni ed Affini - Sindacato Nazionale Lavoratori Abrasivi Vetro Ceramica ed Affini, con l'assistenza della Confederazione italiana Sindacati Lavoratori, il Sindacato Nazionale Vetro Ceramica ed Abrasivi, con l'assistenza dell'Unione italiana del Lavoro; e in pari data, tra l'Associazione degli Industriali della Ceramica e degli Abrasivi, con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria italiana, e la Federazione Nazionale Lavoratori del Vetro e Ceramica;
Visto l'accordo collettivo 24 novembre 1959, e relative tabelle, per gli impiegati e gli appartenenti alle categorie speciali dipendenti dalla industria degli abrasivi, stipulato tra l'Associazione Nazionale degli Industriali della Ceramica e degli Abrasivi, con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria italiana, e la Federazione Nazionale Vetrai Ceramisti e Affini, con l'assistenza della Confederazione Generale italiana del Lavoro, la Federazione Lavoratori Abrasivi Vetro Ceramica Affini, con l'assistenza della Confederazione italiana Sindacati Lavoratori, l'Unione italiana Lavoratori Chimici, con l'assistenza dell'Unione italiana del Lavoro; e in pari data, tra la Associazione Nazionale degli Industriali della Ceramica e degli Abrasivi, con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria italiana, e la Federazione Nazionale Lavoratori del Vetro e della Ceramica - C.I.S.N.A.L. -;
Visto l'accordo collettivo 30 dicembre 1959, e relativi allegati, per gli operai addetti alla industria degli abrasivi, modificativo del C.C.N. 17 luglio 1957, stipulato tra le medesime parti di cui al predetto accordo 24 novembre 1959;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 37, in data 27 gennaio 1960 e n. 169, in data 17 giugno 1961, dei contratti e degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita';
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per' il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
Articolo unico
I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita' per la quale sono stati stipulati, relativamente ai lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti la produzione e la lavorazione degli abrasivi: il contratto collettivo 17 luglio 1957; il contratto collettivo 20 novembre 1957, il contratto collettivo 17 dicembre 1957; l'accordo collettivo 24 novembre 1959; l'accordo collettivo 30 dicembre 1959; sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti e degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti la produzione e il lavorazione degli abrasivi.
GRONCHI FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 18 maggio 1962
Atti del Governo, registro n. 147, foglio n. 45. - VILLA
Allegato
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE 17 LUGLIO 1957 PER GLI OPERAI ADDETTI ALLE INDUSTRIE DEGLI ABRASIVI Parte di provvedimento in formato grafico CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE 20 NOVEMBRE 1957 PER GLI IMPIEGATI ADDETTI ALLE INDUSTRIE DEGLI ABRASIVI Parte di provvedimento in formato grafico CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE 17 DICEMBRE 1957 PER GLI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE SPECIALI (GIA EQUIPARATI) ADDETTI ALLE INDUSTRIE DEGLI ABRASIVI Parte di provvedimento in formato grafico ACCORDO COLLETTIVO 24 NOVEMBRE 1959 PER GLI IMPIEGATI ED APPARTENENTI ALLE CATEGORIE SPECIALI DIPENDENTI DALLA INDUSTRIA DEGLI ABRASIVI Parte di provvedimento in formato grafico ACCORDO COLLETTIVO 30 DICEMBRE 1959 PER GLI OPERAI ADDETTI ALLE INDUSTRIE DEGLI ABRASIVI CON ALLEGATE TABELLE E MODIFICA DEGLI ARTICOLI 19, 37, 38 E 44 DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 17 LUGLIO 1957 Parte di provvedimento in formato grafico
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