DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 322
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto il contratto collettivo nazionale 11 luglio 1969, per gli operai dipendenti da aziende esercenti l'attivita' di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei;
Visto, per la provincia di Siena, il contratto collettivo integrativo 11 giugno 1956, stipulato tra la Associazione degli Industriali e la Federazione Provinciale Lavoratori Industrie Estrattive - C.G.I.L. -, la Libera Federazione Provinciale Lavoratori Industrie Estrattive - C.I.S.L. - la Unione italiana del lavoro;
Visto, per la frazione comunale di Serre di Rapolano, l'accordo collettivo integrativo 5 settembre 1956, stipulato tra le medesime parti di cui al predetto contratto 11 giugno 1950;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 3 della provincia di Siena, in data 1 settembre 1960 del contratto e dell'accordo sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale che ne ha accertato l'autenticita';
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
Articolo unico
I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita' per le quali sono stati stipulati: per la provincia di Siena, il contratto collettivo integrativo 11 giugno 1956, relativo agli operai dipendenti dalle aziende esercenti l'attivita' di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei; per la frazione comunale di Serre di Rapolano, l'accordo collettivo integrativo 5 settembre 1956, relativo al trattamento economico degli operai dipendenti delle aziende del travertino; sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto e dell'accordo anzidetti, annessi ai presente decreto. Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, perche' con esse compatibili. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti le attivita' indicate nel contratto e nell'accordo di cui al primo comma, della provincia di Siena.
GRONCHI FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 18 maggio 1962
Atti del Governo, registro n. 147, foglio n. 24. - VILLA
Allegato
CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 11 GIUGNO 1956 PER GLI OPERAI DIPENDENTI DA AZIENDE ESERCENTI L'ATTIVITA' DI ESCAVAZIONE E LAVORAZIONE DEI MATERIALI LAPIDEI DELLA PROVINCIA DI SIENA Parte di provvedimento in formato grafico ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO 5 SETTEMBRE 1956 SUL TRATTAMENTO ECONOMICO PER GLI OPERAI DIPENDENTI DALLE AZIENDE DEL TRAVERTINO DI SERRE DI RAPOLANO Parte di provvedimento in formato grafico
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