DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 326
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1969, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto, per la provincia di Siracusa, il contratto collettivo 24 maggio 1960, per i lavoratori addetti alla trebbiatura meccanica, stipulato tra l'Associazione Provinciale Trebbiatori e Motoaratori, la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti e la Camera Confederale del Lavoro - C.G.I.L. -, l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -, la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L. -;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 9 della provincia di Siracusa, in data 16 settembre 1961, del contratto sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita';
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
Articolo unico
I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita' per la quale 6 stato stipulato, per la provincia di Siracusa, l'accordo collettivo 24 maggio 1960, relativo ai lavoratori addetti alla trebbiatura meccanica, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto collettivo anzidetto, annesso al presente decreto. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori addetti alla trebbiatura meccanica nella provincia di Siracusa.
GRONCHI FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 maggio 1962
Atti del Governo, registro n. 146, foglio n. 65. - VILLA
Contratto Collettivo
CONTRATTO COLLETTIVO 24 MAGGIO 1960 PER I LAVORATORI ADDETTI ALLA TREBBIATURA MECCANICA NELLA PROVINCIA DI SIRACUSA. Parte di provvedimento in formato grafico
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