DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 331
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla preddetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto il contratto collettivo 24 maggio 1960, e relative tabelle, per i lavoratori addetti all'industria, delle acque e bevande gassate per le regioni dell'Alta Italia, stipulato tra l'Associazione italiana tra gli Industriali delle Acque e Bevande Gassate, con l'intervento della Confederazione Generale dell'Industria italiana e della Associazione Industriale Lombarda e la Federazione Italia ha Lavoratori Zucchero - Industrie Alimentari - Tabacco, la Federazione unitaria Lavoratori Prodotti industrie Alimentari, la Unione italiana Lavoratori Industrie Alimentari, e, in pari data, tra l'Associazione italiana tra gli Industriali delle Acque e Bevande Gassate, con l'intervento della Confederazione Generale dell'Industria italiana e dell'Associazione Industriale Lombardia e Federazione Lavoratori della Alimentazione - C.I.S.N.A.L. -;
Visto l'accordo per l'istruzione dei Collegi Tecnici Provinciali e Nazionali per le assegnazioni categoria degli impiegati dell'industria alimentare e per l'attuazione della qualifica impiegatizia, richiamato dal predetto contratto e dallo stesso allegato;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino n. 172, in data 24 giugno 1961, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita';
Sentito il consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
Articolo unico
I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita' per la quale e' stato stipulato il contratto collettivo 24 maggio 1960, relativo ai lavoratori addetti all'industria delle acque e bevande gassate per le regioni dell'Alta Italia, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole di contratto collettivo anzidetto, annesso al presente decreto, nonche' alle clausole dal medesimo richiamate ed allo stesso allegate, dell'accordo, indicato nel preambolo. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese delle acque e Bevande gassate delle Regioni dell'Alta Italia. Il presente decreto, munito del sigillo dello stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 2 gennaio 1962 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addi' 14 maggio 1962. Atti del Governo, registro n. 146, foglio n. 115. - VILLA
Allegato
CONTRATTO COLLETTIVO 24 MAGGIO 1960 PER I LAVORATORI ADDETTI ALLA INDUSTRIA DELLE ACQUE E BEVANDE GASSATE PER LE REGIONI DELL'ALTA ITALIA. Parte di provvedimento in formato grafico ALLEGATO A ACCORDO PER L'ISTITUZIONE DEI COLLEGI TECNICI PROVINCIALI E NAZIONALI PER LE ASSEGNAZIONI DI CATEGORIA DEGLI IMPIEGATI DELL'INDUSTRIA ALIMENTARE E PER L'ATTRIBUZIONE DELLA QUALIFICA IMPIEGATIZIA. Parte di provvedimento in formato grafico
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