DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 332
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 1 agosto 1960, e relativi allegati, per gli operai addetti ai laboratori o aziende per la lavorazione degli articoli di oreficeria, gioielleria, bigiotteria prevalentemente in oro e platino, stipulato tra la Federazione Nazionale Orali Fabbricanti, la Federazione Nazionale Gioielleria Fabbricanti e la Federazione Impiegati Operai Metallurgici, assistita dalla Confederazione Generale italiana del Lavoro la Federazione italiana Costruzioni ed Affini assistita dalla Confederazione italiana Sindacati Lavoratori, l'Unione italiana Lavoratori Metallurgici; e in pari data tra la Federazione Nazionale Orali Fabbricanti, la Federazione Nazionale Gioiellieri Fabbricanti e la Federazione Nazionale Lavoratori Legno, Sughero, Artistiche e Varie - C.I.S.N.A.L. -;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, numero 165, in data 15 giugno 1961 del contratto sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita';
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
Articolo unico
I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali e' stato stipulato il contratto collettivo nazionale 1 agosto 1960, relativo agli operai dipendenti da laboratori o aziende per la lavorazione degli articoli di oreficeria, gioielleria, bigiotteria prevalentemente in oro e platino, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto anzidetto, annesso al presente, decreto. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti oli operai dipendenti dalle imprese esercenti la lavorazione degli articoli di oreficeria, gioielleria, bigiotteria prevalentemente in oro e platino.
GRONCHI FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 14 maggio 1962.
Atti del Governo, registro n. 146, foglio n. 116. - VILLA
Contratto Collettivo
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 1 agosto 1960 PER GLI OPERAI ADDETTI A LABORATORI O AZIENDE PER LA LAVORAZIONE DEGLI ARTICOLI DI OREFICERIA, GIOIELLERIA, BIGIOTTERIA PREVALENTEMENTE IN ORO E PLATINO. Parte di provvedimento in formato grafico
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.