DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 344
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto il contratto collettivo nazionale 30 aprile 1952, per gli operai dipendenti dalle imprese boschive e forestali;
Visto, per la provincia di Matera, l'accordo collettivo 17° marzo 1947 per gli operai dipendenti dalle imprese boschive, stipulato tra l'Associazione Provinciale degli Industriali e la Camera Confederale Provinciale del Lavoro;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 8 della provincia di Matera, in data 30 aprile 1960, dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale che ne ha accertato l'autenticita';
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
Articolo unico
I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita' per la quale e' stato stipulato, per la provincia di Matera, l'accordo collettivo 17 marzo 1947, relativo agli operai dipendenti dalle imprese boschive, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto, purche' compatibili con la disciplina nazionale della categoria. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti delle imprese boschive della provincia di Matera.
GRONCHI FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 14 maggio 1962
Atti del Governo, registro n. 146, foglio n. 119. - VILLA
Accordo Collettivo
ACCORDO COLLETTIVO 17 MARZO 1947 PER GLI OPERAI DIPENDENTI DALLE IMPRESE BOSCHIVE DELLA PROVINCIA DI MATERA. Parte di provvedimento in formato grafico
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