DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 348
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto l'accordo collettivo nazionale 29 aprile 1957, per l'applicazione della scala mobile al settore commercio;
Visto il contratto collettivo nazionale 28 giugno 1958, per il personale dipendente da aziende commerciali;
Visto il contratto collettivo nazionale 21 aprile 1954, per il personale stagionale, avventizio e giornaliero dipendente da aziende esercenti il commercio all'ingrosso e di esportazione dei prodotti ortofrutticoli e agrumari;
Visto, per la provincia di Teramo, il contratto collettivo integrativo 20 ottobre 1951, per il personale dipendente da aziende esercenti il commercio di esportazione ed all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli e loro derivati, stipulato tra l'Associazione Provinciale dei Commercianti Sezione Esportatori e Commercianti all'Ingrosso di Prodotti Ortofrutticoli - e l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 2 della provincia di Teramo, in data 25 marzo 1960, del contratto sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita';
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
propota del Ministro per il lavoro e la previdenza, sociale; Decreta:
Articolo unico
I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali e' stato stipulato, per la provincia di Teramo, il contratto collettivo integrativo 20 ottobre 1954, relativo al personale dipendente da aziende esercenti il commercio di esportazione ed all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli e loro derivati, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto collettivo anzidetto, annesso al presente decreto, purche' compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti il commercio all'ingrosso e di esportazione dei prodotti ortofrutticoli e loro derivati della provincia di Teramo.
GRONCHI FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 11 maggio 1962.
Atti del Governo, registro n. 146, foglio n. 95. - VILLA
Contratto Collettivo
CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 20 OTTOBRE 1954 PER IL PERSONALE DIPENDENTE DA AZIENDE ESERCENTI IL COMMERCIO DI ESPORTAZIONE ED ALL'INGROSSO DI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI E LORO DERIVATI IN PROVINCIA DI TERAMO. Parte di provvedimento in formato grafico
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