DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 349

Type DPR
Publication 1962-01-02
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale 3 giugno 1960, per i lavoratori dipendenti dalle aziende esercenti la industria dei mosaici vetrosi, stipulato tra l'Associazione Nazionale degli Industriali del Vetro, con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria italiana, la Delegazione Centrale Sindacale Interaziendale "Intersind" e la Federazione Nazionale Vetrai Ceramisti ed Affini, con l'assistenza della Confederazione Generale italiana del Lavoro, la Federchimici Sindacato Nazionale Vetro e Ceramica - con l'assistenza della Confederazione italiana Sindacati Lavoratori, l'Unione italiana lavoratori Chimici, con l'assistenza dell'Unione italiana del Lavoro; e, in pari data, tra l'Associazione Nazionale degli Industriali del Vetro, con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria italiana, la Delegazione Centrale Sindacale Interaziendale - Intersind - e la Federazione Nazionale Lavoratori Vetro e Ceramica, con l'assistenza della Confederazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori;

Visto il concordato nazionale salariale 3 giugno 1960, richiamato dal predetto contratto collettivo, in data ed allo stesso allegato;

Vista la pubblicazione dell'apposito Bollettino numero 170 in data 23 giugno 1961, del contratto e del concordato sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita';

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico

I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita' per la quale e' stato stipulato il contratto collettivo nazionale 3 giugno 1960, relativo ai lavoratori dipendenti dall'aziende esercenti l'industria dei mosaici vetrosi, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto collettivo anzidetto annesso al presente decreto, nonche' le clausole, richiamate dal predetto contratto 3 giugno 1960, ed allo stesso allegate del concordato allegato nel preambolo. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese dei mosaici vetrosi.

GRONCHI FANFANI - SULLO

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 14 maggio 1962

Atti del Governo, registro n. 146, foglio n. 117. - VILLA

Allegato

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE 3 GIUGNO 1960 PER I LAVORATORI DIPENDENTI DALLE AZIENDE ESERCENTI L'INDUSTRIA DEI MOSAICI VETROSI. Parte di provvedimento in formato grafico ALLEGATO CONCORDATO NAZIONALE SALARIALE 3 GIUGNO 1960 INTEGRATIVO DEL CONTRATTO NAZIONALE COLLETTIVO DI LAVORO 3 GIUGNO 1960 DA VALERE PER LE AZIENDE DEL SETTORE DEL "MOSAICO VETROSO " ED Al LAVORATORI DA ESSI, DIPENDENTI Parte di provvedimento in formato grafico

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