DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 354

Type DPR
Publication 1962-01-02
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale 26 luglio 1956, per gli operai dipendenti dalle aziende di panificazione;

Visti per la provincia di Bolzano:

Visti, per le circoscrizioni di Bolzano, Bressanone e Brunico:

Visti per il circondario di Merano:

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 16 della provincia di Bolzano, in data 15 maggio 1961, dei contratti e degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita';

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico

I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita' per la quale sono stati stipulati, relativamente agli operai dipendenti da aziende di panificazione, i sotto indicati contratti e accordi collettivi integrativi, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti e degli accordi stessi, annessi al presente decreto: - accordo collettivo 16 ottobre 1950 e accordi collettivi integrativi 19 giugno 1957, 29 luglio 1958 e 12 dicembre 1959, per la provincia di Bolzano; - contratto collettivo integrativo 24 novembre 1950 e accordo collettivo integrativo 13 ottobre 1954, per le circoscrizioni di Bolzano, Bressanone e Brunico; - contratto collettivo integrativo 20 giugno 1956 e accordi collettivi integrativi 3 luglio 1957 e 2 settembre 1958, per il circondario di Merano. Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purche' con esse compatibili. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoranti panettieri dipendenti dalle imprese di panificazione della provincia di Bolzano.

GRONCHI FANFANI - SULLO

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 16 maggio 1962

Atti del Governo, registro n. 147, foglio n. 17. - VILLA

Allegato

ACCORDO COLLETTIVO 16 OTTOBRE 1950 PER LE COMMISSIONI DI QUALIFICA PER I LAVORANTI PANETTIERI DELLA PROVINCIA DI BOLZANO. Parte di provvedimento in formato grafico ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO 19 GIUGNO 1957 PER I LAVORANTI PANETTIERI DELLA PROVINCIA DI BOLZANO Parte di provvedimento in formato grafico ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO 29 LUGLIO 1958 PER I LAVORANTI PANETTIERI DELLA PROVINCIA DI BOLZANO Parte di provvedimento in formato grafico ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO 12 DICEMBRE 1959 PER I LAVORANTI PANETTIERI DELLA PROVINCIA DI BOLZANO Parte di provvedimento in formato grafico CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 24 NOVEMBRE 1950 PER I LAVORANTI PANETTIERI DELLE CIRCOSCRIZIONI DI BOLZANO, BRESSANONE E BRUNICO Parte di provvedimento in formato grafico ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO 13 OTTOBRE 1954 PER I LAVORANTI PANETTIERI DELLE CIRCOSCRIZIONI DI BOLZANO, BRESSANONE E BRUNICO Parte di provvedimento in formato grafico CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 20 GIUGNO 1956 PER I LAVORANTI PANETTIERI DEL CIRCONDARIO DI MERANO Parte di provvedimento in formato grafico ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO 3 LUGLIO 1957 PER I LAVORANTI PANETTIERI DEL CIRCONDARIO DI MERANO Parte di provvedimento in formato grafico ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO 2 SETTEMBRE 1958 PER I LAVORANTI PANETTIERI DEL CIRCONDARIO DI MERANO Parte di provvedimento in formato grafico

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