DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 360
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 23 ottobre 1959 per i lavoratori addetti all'industria metalmeccanica e alla installazione di impianti;
Visti gli accordi collettivi nazionali 16 marzo 1951, e 23 ottobre 1959 sull'aumento delle retribuzioni per i lavoratori addetti alla industria metalmeccanica e alla installazione di impianti;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 7 luglio 1960 per la disciplina dell'apprendistato nell'industria metalmeccanica e nella installazione di impianti,
Visto, per la provincia di Napoli, l'accordo collettivo 21 ottobre 1947, per i saldatori elettrici ed autogeni i verniciatori al nitrocellulosa e gli addetti alle lavorazioni del piombo, stipulato tra l'Unione Provinciale Industriali - Sezione Industriali Metalmeccanici - e la F.I.O.M. - Sezione di Napoli;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 12 della provincia di Napoli, in data 22 marzo 1960, dello accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita';
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
Articolo unico
I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali e' stato stipulato l'accordo collettivo 21 ottobre 1947, relativo ai saldatori elettrici ed autogeni, ai verniciatori al nitrocellulosa, ed agli addetti alle lavorazioni del piombo della provincia di Napoli, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto, purche' compatibili con quelle concernenti la disciplina, nazionale della categoria. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i saldatori elettrici ed autogeni, i verniciatori al nitrocellulosa e gli addetti alle lavorazioni del piombo, dipendenti dalle imprese metalmeccaniche della provincia di Napoli.
GRONCHI FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 18 maggio 1962
Atti del Governo, registro n. 147, foglio n. 31. - VILLA
Accordo Collettivo
ACCORDO COLLETTIVO 21 OTTOBRE 1947 PER I SALDATORI ELETTRICI ED AUTOGENI, I VERNICIATORI AL NITROCELLULOSA E GLI ADDETTI ALLA LAVORAZIONE DEL PIOMBO DELLA PROVINCIA Di NAPOLI. Parte di provvedimento in formato grafico
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