DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 365

Type DPR
Publication 1962-01-02
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo 25 settembre 1957, per le guardie giurate dipendenti dalle riserve di caccia della provincia di Milano, stipulato tra l'Ente Produttori Selvaggina, e la Liberterna - C.I.S.L. -, la Federbraccianti - C.G.I.L. -;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 1 della provincia di Milano, in data 30 marzo 1960, del contratto sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita';

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico

I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita' per la quale e' stato stipulato il contratto collettivo 25 settembre 1957, relativo alle guardie giurate dipendenti dalle riserve di caccia della provincia di Milano, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto anzidetto, annesso al presente decreto. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutte le guardie giurate dipendenti dalle riserve di caccia della provincia di Milano.

GRONCHI FANFANI - SULL'

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 18 maggio 1962

Atti del Governo, registro n. 147, foglio n. 38. - VILLA

Contratto Collettivo

CONTRATTO COLLETTIVO 25 SETTEMBRE 1957 PER LE GUARDIE GIURATE DIPENDENTI DALLE RISERVE DI CACCIA DELLA PROVINCIA DI MILANO. Parte di provvedimento in formato grafico

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