DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 365
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto il contratto collettivo 25 settembre 1957, per le guardie giurate dipendenti dalle riserve di caccia della provincia di Milano, stipulato tra l'Ente Produttori Selvaggina, e la Liberterna - C.I.S.L. -, la Federbraccianti - C.G.I.L. -;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 1 della provincia di Milano, in data 30 marzo 1960, del contratto sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita';
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
Articolo unico
I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita' per la quale e' stato stipulato il contratto collettivo 25 settembre 1957, relativo alle guardie giurate dipendenti dalle riserve di caccia della provincia di Milano, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto anzidetto, annesso al presente decreto. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutte le guardie giurate dipendenti dalle riserve di caccia della provincia di Milano.
GRONCHI FANFANI - SULL'
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 18 maggio 1962
Atti del Governo, registro n. 147, foglio n. 38. - VILLA
Contratto Collettivo
CONTRATTO COLLETTIVO 25 SETTEMBRE 1957 PER LE GUARDIE GIURATE DIPENDENTI DALLE RISERVE DI CACCIA DELLA PROVINCIA DI MILANO. Parte di provvedimento in formato grafico
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