DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 366
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visti per la provincia di Livorno:
- il contratto collettivo di lavoro 20 aprile 1950, per gli operai dipendenti dalle aziende esercenti l'industria delle acque gassate ed affini, stipulato tra l'Associazione Provinciale degli Industriali e la Camera. Confederale del Lavoro, l'Unione Sindacale Provinciale;
- l'accordo collettivo 6 maggio 1953, per gli operai addetti all'industria delle acque e bevande gassate, stipulato tra le medesime parti di cui al predetto contratto collettivo 20 aprile 1950;
- gli accordi collettivi 7 giugno 1955 e 22 gennaio 1958, per gli operai addetti all'industria delle acque e bevande gassate, stipulati tra l'Associazione Provinciale degli Industriali e la Camera Confederale del Lavoro;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 3 della provincia di Livorno, in data 31 luglio 1960, del contratto e degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita';
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
Articolo unico
I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali sono stati stipulati, per la provincia di Livorno: il contratto collettivo di lavoro 20 aprile 1950, relativo agli operai dipendenti dalle aziende esercenti l'industria delle acque gassate ed affini; gli accordi collettivi 6 maggio 1953, 7 giugno 1955 e 22 gennaio 1958, relativi agli operai addetti all'industria delle acque e bevande gassate; sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto e degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese delle acque e bevande gassate ed affini della provincia di Livorno.
GRONCHI FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 18 maggio 1962
Atti del Governo, registro n. 147, foglio n. 37. - VILLA
Allegato
CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO 20 APRILE 1950 PER GLI OPERAI DIPENDENTI DALLE AZIENDE ESERCENTI L'INDUSTRIA DELLE ACQUE GASSATE ED AFFINI DELLA PROVINCIA DI LIVORNO. Parte di provvedimento in formato grafico ACCORDO COLLETTIVO 6 MAGGIO 1953 PER GLI OPERAI ADDETTI ALLA INDUSTRIA DELLE ACQUE E BEVANDE GASSATE DELLA PROVINCIA DI LIVORNO Parte di provvedimento in formato grafico ACCORDO COLLETTIVO DEL 7 GIUGNO 1955 PER GLI OPERAI ADDETTI ALLA INDUSTRIA DELLE ACQUE E BEVANDE GASSATE DELLA PROVINCIA DI LIVORNO Parte di provvedimento in formato grafico ACCORDO COLLETTIVO 22 GENNAIO 1958 PER GLI OPERAI ADDETTI ALLA INDUSTRIA DELLE ACQUE E BEVANDE GASSATE DELLA PROVINCIA DI LIVORNO Parte di provvedimento in formato grafico
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.