LEGGE 1 febbraio 1962, n. 367
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i seguenti Accordi tra l'Italia e la Somalia conclusi in Mogadiscio il 1 luglio 1960; a) Trattato di amicizia con annesso scambio di Note; b) Convenzione consolare; c) Accordo commerciale, di pagamento e di collaborazione economica e tecnica con annesso scambio di Note; d) Accordo sui servizi aerei.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data agli Accordi di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' rispettivamente agli articoli 6 del Trattato di amicizia, 36 della Convenzione consolare, 26 dell'Accordo commerciale, 10 dell'Accordo sui servizi aerei.
GRONCHI FANFANI - SEGNI - SCELBA - GONELLA - PELLA - TAVIANI - TRABUCCHI - ANDREOTTI - MARTINELLI - JERVOLINO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Trattato- art. 1
Trattato di amicizia fra l'Italia e la Somalia IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA ed il PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA SOMALA, animati dal comune desiderio di riaffermare e consolidare gli stretti rapporti di amicizia che uniscono il popolo italiano e il popolo somalo, hanno stabilito di concludere un Trattato di amicizia. A tale scopo hanno designato come loro Plenipotenziari: IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA: S. E. l'on. Carlo Russo IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA SOMALA: S. E. l'on. dott. Mohamed Seek Mohamud GABIOU i quali, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, hanno concordato quanto segue: Articolo 1 Vi sara' pace inviolabile e perpetua e sincera amicizia fra la Repubblica italiana e la Repubblica somala.
Trattato- art. 2
Articolo 2 Le Alte Parti contraenti, ispirandosi ai principi stabiliti dallo Statuto delle Nazioni Unite, affermano la loro piena ed attiva, adesione alle finalita' di tale Organizzazione, specialmente per quanto concerne il consolidamento della pace generale ed il rafforzamento della collaborazione internazionale.
Trattato- art. 3
Articolo 3 Ciascuna delle Alte Parti contraenti istituira' presso l'altra Parte una propria rappresentanza diplomatica con rango di Ambasciata. Ciascuna delle Alte Parti contraenti potra' istituire nel territorio dell'altra propri uffici consolari.
Trattato- art. 4
Articolo 4 Allo scopo di garantire in modo permanente la reciproca collaborazione sul piano internazionale, i Governi delle Alte Parti contraenti si terranno in stretto contatto attraverso scambi di informazioni e periodiche consultazioni su tutte le questioni di comune interesse.
Trattato- art. 5
Articolo 5 Al cittadini di ciascun Paese saranno garantite nel territorio dell'altro protezione e sicurezza per le loro persone e i loro beni e saranno assicurati gli stessi diritti, privilegi e trattamento che godono, nell'ambito delle leggi, i cittadini dell'altro Paese.
Trattato- art. 6
Articolo 6 Il presente Trattato sara' ratificato ed entrera' in vigore il giorno stesso dello scambio degli strumenti di ratifica che avra' luogo a Roma al piu' presto possibile. In fede di che i rispettivi Plenipotenziari hanno firmato il presente Trattato e vi hanno apposto i loro sigilli. Fatto a Mogadiscio, il 1 luglio 1960 in duplice esemplare. Per la Repubblica italiana CARLO RUSSO Per la Repubblica Somala MOHAMED S. GABIOU Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri SEGNI
Scambio di note
SCAMBIO DI NOTE RELATIVO AL TRATTATO DI AMICIZIA TRA L'ITALIA E LA SOMALIA IL CAPO DELLA DELEGAZIONE ITALIANA AL CAPO DELLA DELEGAZIONE SOMALA Mogadiscio, li' 1 luglio 1960 Eccellenza, con riferimento al Trattato di amicizia firmato in data odierna tra i nostri due Paesi ho l'onore di comunicare a V. E. quanto segue: 1) resta inteso che con l'entrata in vigore del Trattato sopraindicato il Governo somalo subentrera' a quello italiano in tutti i diritti e in tutti gli impegni derivanti da atti internazionali stipulati dal Governo italiano nella sua qualita' di Autorita' amministratrice fiduciaria, in nome e per conto della Somalia fino al 30 giugno 1960; 2) ai fini e nello spirito dell'art. 12 dell'Accordo di Tutela per il territorio della Somalia in data 27 gennaio 1950, il Governo italiano considera suo dovere fornire l'unita lista di accordi plurilaterali stipulati dall'Italia prima del 1950, con estensione alla Somalia, in materia umanitaria, sociale, sanitaria, giuridica e tecnico-amministrativa. Con l'assunzione della Somalia all'indipendenza cessano ogni responsabilita' ed ogni impegno assunti dal Governo italiano con tali accordi - per quanto riguarda la loro estensione alla Somalia - sia di fronte al Governo somalo, sia di fronte a terzi Stati. La presente Nota, la lista che l'accompagna e la risposta che V. E. vorra' farmi pervenire in proposito costituiranno un accordo fra i due Governi e faranno parte integrante del Trattato sopracitato. Mi e' gradita l'occasione, Eccellenza, per rinnovare a V. E. gli atti della mia piu' alta considerazione. Il Capo della Delegazione italiana CARLO RUSSO A S. E. l'On. Dott. Mohamed Seek Mohamud GABIOU Capo della Delegazione somala Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri SEGNI ACCORDI PLURILATERALI STIPULATI DAL GOVERNO ITALIANO ED ESTESI ALLA SOMALIA 30 settembre 1921 - Ginevra, Convenzione per la repressione della tratta delle donne e dei fanciulli; 12 settembre 1923 - Ginevra, Convenzione per la repressione della pubblicazione e del traffico delle pubblicazioni oscene; 10 aprile 1926 - Bruxelles, Convenzione per l'unificazione di alcune regole concernenti le immunita' delle navi di Stato; 21 giugno 1926 - Parigi, Convenzione sanitaria concernente la protezione contro le malattie epidemiche; 25 settembre 1926 - Ginevra, Convenzione relativa alla schiavitu'; 7 giugno 1930 - Ginevra, Convenzioni per l'unificazione del diritto cambiario: a) Convenzione relativa al diritto di bollo in materia di cambiale e di vaglia cambiario con Protocollo; b) Convenzione concernente la legge uniforme sulla cambiale ed il vaglia cambiario con Protocollo ed allegati; c) Convenzione per regolare taluni conflitti di legge in materia di cambiale e di vaglia cambiario, con Protocollo; 19 marzo 1931 - Ginevra, Convenzioni per l'unificazione del diritto cambiario: a) Convenzione contenente la legge uniforme sull'assegno bancario (cheque); b) Convenzione intesa a regolare taluni conflitti in materia di assegni bancari (cheques); c) Convenzione relativa al diritto di bollo in materia di assegni bancari; 13 luglio 1931 - Ginevra, Convenzione per limitare la fabbricazione e regolare la distribuzione degli stupefacenti; 12 aprile 1933 - L'Aja, Convenzione sanitaria per la navigazione aerea; 11 ottobre 1933 - Ginevra - Convenzione per facilitare la circolazione internazionale delle pellicole cinematografiche aventi carattere educativo; 29 maggio 1933 - Roma, Convenzione per l'unificazione di alcune regole concernenti il sequestro conservativo degli aeromobili; 24 maggio 1934 - Bruxelles, Protocollo addizionale alla Convenzione internazionale per l'unificazione di alcune regole concernenti le immunita' delle navi di Stato firmato a Bruxelles il 10 aprile 1926; 22 dicembre 1934 - Parigi, Accordi internazionali concernenti: a) la soppressione di visti consolari sulle patenti di sanita'; b) la soppressione delle patenti di sanita'; 31 ottobre 1938 - Parigi, Convenzione intesa a modificare la Convenzione sanitaria internazionale del 21 giugno 1926. Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri SEGNI IL CAPO DELLA DELEGAZIONE SOMALA AL CAPO DELLA DELEGAZIONE ITALIANA Mogadiscio, li' 1 luglio 1960 Eccellenza, ho l'onore di segnare ricevuta della nota di V. E. in data odierna del seguente tenore: "Con riferimento al Trattato di amicizia firmato in data odierna tra i nostri due Paesi ho l'onore di comunicare a V. E. quanto segue: 1) resta inteso che con l'entrata in vigore del Trattato sopraindicato il Governo somalo subentrera' a quello italiano in tutti i diritti ed in tutti gli impegni derivanti da atti internazionali stipulati dal Governo italiano nella sua qualita' di Autorita' amministratrice fiduciaria, in nome e per conto della Somalia fino al 30 giugno 1960; 2) ai fini e nello spirito dell'art. 12 dell'Accordo di tutela per il territorio della Somalia in data 27 gennaio 1950, il Governo italiano considera suo dovere fornire l'unita' lista di accordi plurilaterali stipulati dall'Italia prima del 1950, con estensione alla Somalia, in materia umanitaria, sociale, sanitaria, giuridica e tecnico-amministrativa. Con l'assunzione della Somalia all'indipendenza cessano ogni responsabilita' ed ogni impegno assunti dal Governo italiano con tali accordi - per quanto riguarda la loro estensione alla Somalia - sia di fronte al Governo somalo, sia di fronte a terzi Stati. La presente Nota, la lista che l'accompagna e la risposta che V. E. vorra' farmi pervenire in proposito costituiranno un accordo fra i due Governi e faranno parte integrante del Trattato sopracitato. Mi e' gradita l'occasione, Eccellenza, per rinnovare a V. E. gli atti della mia piu' alta considerazione". In risposta ho l'onore di portare a conoscenza di V. E. che il Governo somalo concorda perfettamente con quanto contenuto al paragrafo 1) di detta Nota e prende atto della comunicazione di cui al paragrafo 2) della Nota medesima. Mi e' gradita l'occasione, Eccellenza, per rinnovare a V. E. gli atti della mia piu' alta considerazione. Il Capo della Delegazione somala MOHAMED S. GABIOU A S. E. l'On. Carlo RUSSO Capo della Delegazione italiana Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri SEGNI
Convenzione- art. 1
Convenzione consolare tra l'Italia e la Somalia IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA ed il PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA SOMALA, animati dal desiderio di regolare la posizione dei consoli di ciascuna delle Alte Parti contraenti destinati ad esercitare le proprie funzioni nei territori dell'altra, hanno deciso di concludere una Convenzione consolare. A tale scopo hanno designato come loro Plenipotenziari: il PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA S. E. l'On. Avv. Carlo Russo il PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA SOMALA S. E. l'On. Dott. Mohamed Seek Mohamud GABIOU i quali, dopo essersi scambiati i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue: Articolo I Agli effetti della presente Convenzione, si intende: - per Stato inviante, l'Alta Parte contraente che nomina il Console; - per Stato di residenza, l'Alta Parte contraente sul territorio della quale il Console esercita le sue funzioni; - per Ufficio consolare ogni ufficio istituito per lo svolgimento di funzioni consolari, cioe' Consolati Generali, Consolati, Vice Consolati, Agenzie consolari ed eventualmente la Cancelleria consolare della Missione diplomatica; - per locali consolari ogni edificio o parte di edificio adibito a sede di ufficio consolare; - per Console di carriera ogni funzionario dello Stato inviante nominato da quest'ultimo per esercitare esclusivamente le funzioni consolari in qualita' di Console Generale, Console o Vice Console; - per Funzionario consolare il Console di carriera titolare di ufficio consolare od altri funzionari di ruolo da esso dipendenti addetti all'ufficio stesso per l'esercizio di funzioni consolari; - per Console onorario ogni cittadino di Stato inviante o dello Stato di residenza, nominato, secondo la legislazione dello Stato inviante, per esplicare nel territorio dello Stato di residenza le funzioni di Console Generale, Console o Vice Console e con facolta' di esercitare altra attivita' lucrativa; - per Agente consolare ogni cittadino dello Stato inviante o dello Stato di residenza delegato da un Console di carriera Capo di Ufficio consolare nello Stato di residenza per svolgere funzioni consolari e con facolta' di esercitare altra attivita' lucrativa; - per Console il Console di carriera, il Console onorario e l'Agente consolare; - per Impiegato consolare ogni persona, cittadino di un qualsiasi Stato, incaricato di funzioni consolari esecutive non autorizzato ad esercitare alcuna altra attivita' professionale o, comunque, lucrativa.
Convenzione- art. 2
Articolo 2 Ciascuna delle Alte Parti contraenti ha facolta' previo consenso dello Stato di residenza, di istituire Consolati Generali, Consolati, Vice Consolati ed Agenzie consolari nelle citta', porti e localita' dell'altra Parte. I Consolati Generali ed i Consolati sono uffici autonomi. I Vice Consolati e le Agenzie consolari, pur essendo uffici consolari a se stanti, dipendono, in conformita' con la legislazione dello Stato inviante, da un Consolato Generale o da un Consolato. La sede e la circoscrizione di ciascun ufficio consolare saranno fissate d'accordo tra le Alte Parti contraenti.
Convenzione- art. 3
Articolo 3 Per esercitare le funzioni consolari ciascuna delle Alte Parti contraenti potra' nominare Consoli Generali, Consoli e Vice Consoli di carriera, nonche' Consoli Generali, Consoli e Vice Consoli onorari, Agenti consolari, funzionari ed Impiegati consolari, nel numero che riterra' necessario per ciascun ufficio consolare. Le persone cosi' nominate godranno di tutte le prerogative riconosciute dal diritto e dagli usi internazionali.
Convenzione- art. 4
Articolo 4 I funzionari consolari titolari di un Consolato Generale, di un Consolato o di un Vice Consolato sono ammessi e riconosciuti dal Governo dello Stato di residenza su presentazione delle Lettere Patenti nelle quali e' indicata la sede e ha circoscrizione degli uffici alla cui direzione sono nominati. L'exequatur e' concesso senza spese e senza indugi ma puo' essere rifiutato e revocato per gravi motivi. Gli altri funzionari consolari sono autorizzati all'esercito delle loro funzioni su notifica della loro nomina. Tale autorizzazione non puo' essere rifiutata o revocata che per gravi motivi.
Convenzione- art. 5
Articolo 5 I funzionari e gli impiegati consolari possono esercitare temporaneamente "ad interim", in qualita' di reggenti, le funzioni del Console capo di ufficio che sia deceduto o sia impedito per cause di malattia o di assenza o per qualunque altro motivo. I reggenti, previa notifica alle Autorita' locali, esercitano le loro funzioni e beneficiano delle disposizioni del presente Accordo in attesa che il titolare riassuma le funzioni o sia sostituito. Il reggente di un ufficio consolare non puo' godere a motivo di tale incarico temporaneo, in materia di tributi fiscali e di dazi doganali di privilegi piu' ampi di quelli che, in base alla presente Convenzione, gli spettano per la sua qualita' di funzionario od impiegato consolare.
Convenzione- art. 6
Articolo 6 I funzionari consolavi titolari di un Consolato Generale o di un Consolato possono nominare Vice-Consoli onorari e Agenti consolari nelle citta', nei porti e nelle localita' della loro circoscrizione, sotto riserva di approvazione da parte del Governo dello Stato di residenza. I Vice-Consoli onorari e gli Agenti consolari devono essere muniti di una Lettera Patente rilasciata a questo scopo dal Console che li ha nominati e dal quale dipendono.
Convenzione- art. 7
Articolo 7 I titolari di un ufficio consolare sono tenuti a comunicare alle Autorita' locali dello Stato di residenza i nomi e gli indirizzi dei funzionari e degli impiegati da loro dipendenti.
Convenzione- art. 8
Articolo 8 Le alte Parti contraenti potranno liberamente, con l'osservanza delle condizioni prescritte dalla legge dello Stato di residenza, acquistare, prendere in locazione o possedere a qualsiasi altro titolo fabbricati, locali e terreni destinati a sede dei rispettivi uffici consolari, ad abitazione del proprio personale consolare ed a luogo di riunione delle collettivita' dei propri connazionali. Gli edifici, parte di edifici e dipendenze, nonche' i terreni annessi, di proprieta' dello Stato inviante ed adibiti esclusivamente a sede consolare - ivi compresi i locali di residenza del Console, purche' incorporati in detti stabili - sono esenti da tutte le imposte, tasse o tributi applicati o riscossi nello Stato, di residenza a che colpiscono detti immobili ed i loro redditi. Tale esenzione non si intende estesa ai tributi dovuti quale corrispettivo di servizi resi. Gli atti ed i contratti relativi all'acquisto dei beni di cui al precedente comma sono esenti da imposte, tasse o tributi di qualsiasi genere.
Convenzione- art. 9
Articolo 9 I funzionari consolari titolari di un ufficio consolare possono collocare, all'esterno dell'immobiliare ove ha sede l'ufficio stesso, uno stemma con l'emblema dello Stato inviante, e con l'indicazione, nella lingua ufficiale di detto Stato, dell'ufficio, stesso. Essi possono ugualmente, nel giorni di pubblica solennita' e nelle circostanze d'uso, innalzare la propria bandiera nazionale sull'edificio ove ha sede l'ufficio consolare e sulla residenza del titolare dell'ufficio stesso. I titolari o reggenti di un ufficio consolare possono, nell'esercizio delle loro funzioni, collocare la propria bandiera nazionale sulle autovetture, sui natanti, e sugli aerei da loro usati. Ciascuna delle Alte Parti contraenti assicura rispetto e protezione alla bandiera ed agli stemmi dell'altra Parte.
Convenzione- art. 10
Articolo 10 Gli archivi, i documenti ed i registri consolari, ovunque si trovino, sono inviolabili e le Autorita' dello Stato di residenza per nessun motivo e in nessuna circostanza possono esaminarli o sottoporli a sequestro. Gli archivi, i documenti ed i registri consolari sono di regola conservati in locali specificamente adibiti a tale scopo e nettamente distinti da quelli destinati ad abitazione personale dei funzionari, degli impiegati e degli agenti consolari. I funzionari consolari hanno diritto di comunicare e corrispondere liberamente, anche in codice segreto, con le Autorita' del proprio Governo o con la missione diplomatica dalla quale dipendono. Uguale diritto hanno i consoli onorari e gli agenti consolari nei rapporti con l'ufficio consolare da cui dipendono. Tutta la corrispondenza degli uffici consolari e' inviolabile e puo' essere spedita con plichi, sacchi o altri colli sigillati.
Convenzione- art. 11
Articolo 11 La polizia e le altre Autorita' dello Stato di residenza non possono accedere nei locali consolari ne' effettuarvi perquisizioni senza il consenso del titolare dell'ufficio. La stessa immunita' vige per i locali adibiti ad abitazione privata dei funzionari, degli agenti e degli impiegati consolari. In caso di manifesta urgenza, conseguente ad incendio o ad altro sinistro, il consenso del titolare dell'ufficio viene presunto. I funzionari, gli agenti e gli impiegati consolari dello Stato inviante non possono essere soggetti a requisizioni personali o mobiliari di alcun genere. I locali degli uffici consolari, la residenza dei funzionari consolari, degli agenti e degli impiegati consolari dello Stato inviante come pure i beni mobili situati nei locali predetti sono esenti da ogni misura di requisizione, di alloggiamento militare o di contributi equivalenti.
Convenzione- art. 12
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