DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 377
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto il contratto collettivo nazionale 3 giugno 1960, per le aziende esercenti l'industria dei mosaici vetrosi;
Visti, per la provincia di Venezia:
- l'accordo collettivo 8 agosto 1949, sul trattamento di mensa per i lavoratori dipendenti da aziende esercenti l'industria dei mosaici vetrosi, stipulato tra la Associazione degli Industriali e la Federazione Provinciale Vetrai Ceramisti e Affini - C.G.I.L. -, la Libera Unione Provinciale dei Sindacati, cui ha aderito la Unione Provinciale del Lavoro - C.I.S.N.A.L. -;
- l'accordo collettivo 27 aprile 1956, per la determinazione della festivita' infrasettimanale sostitutiva di quella del Santo Patrono per i lavoratori dipendenti da aziende esercenti l'industria dei mosaici vetrosi, stipulato tra l'Associazione degli Industriali e la Federazione Provinciale Vetrai, Ceramisti ed Affini - C.G.I.L. -, il Sindacato Provinciale Lavoratori Vetro e Ceramica - C.I.S.L. -, l'U.I.L. - Vetro, cui ha aderito l'Unione Provinciale del Lavoro - C.I.S.N.A.L. -;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 14 della provincia di Venezia, in data 2 maggio 1961, degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita';
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
Articolo unico
I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita' per la quale sono stati stipulati, per la provincia di Venezia, relativamente ai lavoratori dipendenti da aziende esercenti l'industria dei mosaici vetrosi: - l'accordo collettivo 8 agosto 1949, relativo al trattamento di mensa; - l'accordo collettivo 27 aprile 1956, relativo alla determinazione della festivita' infrasettimanale sostitutiva di quella del Santo Patrono; sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto. Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purche' con esse compatibili. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti la lavorazione dei mosaici vetrosi della provincia di Venezia.
GRONCHI FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 19 maggio 1962
Atti del Governo, registro n. 147, foglio n. 78. - VILLA
Allegato
ACCORDO COLLETTIVO 8 AGOSTO 1949 SUL TRATTAMENTO DI MENSA AI LAVORATORI DIPENDENTI DA AZIENDE ESERCENTI L'INDUSTRIA DEI MOSAICI VETROSI DELLA PROVINCIA DI VENEZIA. Parte di provvedimento in formato grafico ACCORDO COLLETTIVO 27 APRILE 1956 PER LA SOSTITUZIONE DELLA FESTIVITA' INFRASETTIMANALE DEL SANTO PATRONO PER I LAVORATORI DIPENDENTI DA AZIENDE ESERCENTI L'INDUSTRIA DEI MOSAICI VETROSI DELLA PROVINCIA DI VENEZIA Parte di provvedimento in formato grafico
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