DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 378
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 23 ottobre 1959, per i lavoratori addetti all'industria metalmeccanica e alla installazione di impianti;
Visti gli accordi collettivi nazionali 16 marzo 1956 e 23 ottobre 1959, sull'aumento delle retribuzioni per i lavoratori addetti all'industria metalmeccanica e alla installazione di impianti;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 7 luglio 1960, per la disciplina dell'apprendistato nell'industria metalmeccanica e nella installazione di impianti;
Visti, per la provincia di La Spezia:
- l'accordo collettivo di lavoro 6 agosto 1956, per i dipendenti da aziende esercenti l'attivita' di picchettaggio, carenaggio e coloritura delle navi, stipulato tra il Sindacato Imprese Industriali per il Picchettaggio, Carenaggio e Coloritura Navi e la Federazione Provinciale Impiegati ed Operai Metallurgici; al quale hanno aderito la Unione Provinciale del Lavoro - C.I.S.N.A.L. -, l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -, la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L. -;
- l'accordo collettivo di lavoro 15 dicembre 1959, per i lavoratori dipendenti dalle aziende esercenti la attivita', di picchettaggio, carenaggio e coloritura delle navi, stipulato tra il Sindacato Provinciale Imprese Industriali per il Picchettaggio, Carenaggio e Coloritura Navi e la Federazione Provinciale Impiegati ed Operai Metallurgici - C.G.I.L. -, la Federazione italiana Metalmeccanici - C.I.S.L. -, l'Unione italiana Lavoratori Metalmeccanici - U.I.L. -;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 1 e n. 26 della provincia di La Spezia, in data 20 giugno 1960 e 6 luglio 1961, degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita';
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
Articolo unico
I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali sono stati stipulati gli accordi collettivi di lavoro 6 agosto 1956 e 15 dicembre 1959, relativi ai dipendenti da aziende esercenti l'attivita' di picchettaggio, carenaggio e coloritura delle navi della provincia di La Spezia, sono regolati da norme giuridiche unipresente decreto, purche' compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti l'attivita' di picchettaggio, carenaggio e coloritura delle navi della provincia di La Spezia.
GRONCHI FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 21 maggio 1962
Atti del Governo, registro n. 147, foglio n. 85. - VILLA
all. 1 - art. 1
ACCORDO COLLETTIVO DI LAVORO 6 AGOSTO 1956 PER I DIPENDENTI DA AZIENDE ESERCENTI L'ATTIVITA' DI PICCHETTAGGIO, CARENAGGIO E COLORITURA DELLE NAVI DELLA PROVINCIA DI LA SPEZIA. ----> Parte di provvedimento in formato grafico <---- ACCORDO COLLETTIVO DI LAVORO 15 DICEMBRE 1959, PER I LAVORATORI DIPENDENTI DALLE AZIENDE ESERCENTI L'ATTIVITA' DI PICCHETTAGGIO, CARENAGGIO E COLORITURA NAVI DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA ----> Parte di provvedimento in formato grafico <----
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