DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 391
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto il contratto collettivo nazionale 27 novembre 1959, per gli operai addetti all'industria mineraria;
Visto, per la provincia di Udine, il contratto collettivo integrativo 3 gennaio 1952, stipulato tra l'Associazione Provinciale degli Industriali e la Camera Confederale del Lavoro - C.G.I.L. -, l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -, la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L. -;
Visto, per le zone del Verbano, Cusio ed Ossola, l'accordo collettivo integrativo 26 febbraio 1951, stipulato tra l'Unione Industriale del Verbano, Cusio ed Ossola e la Federazione italiana Lavoratori Industrie Estrattive - C.G.I.L. -, la Libera Federazione italiana Lavoratori Industrie Estrattive - C.I.S.L. -, la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L. -;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 6 della provincia di Udine, in data 4 maggio 1960, n. 3 della provincia di Novara, in data 25 luglio 1960, del contratto e dell'accordo sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita';
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
Articolo unico
I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita' per la quale sono stati stipulati: - per la provincia di Udine, il contratto collettivo integrativo 3 gennaio 1952, relativo agli operai addetti all'industria mineraria; - per le zone del Verbano, Cusio ed Ossola, l'accordo collettivo integrativo 26 febbraio 1951, relativo agli operai addetti all'industria mineraria: sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto e dell'accordo collettivi anzidetti, annessi al presente decreto. Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purche' con esse compatibili. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese minerarie della provincia di Udine e delle zone del Verbano, Cusio ed Ossola.
GRONCHI FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 21 maggio 1962
Atti del Governo, registro n. 147, foglio n. 102. - VILLA
Allegato
CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 3 GENNAIO 1952 PER GLI OPERAI ADDETTI ALL'INDUSTRIA MINERARIA DELLA PROVINCIA DI UDINE. Parte di provvedimento in formato grafico ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO 26 FEBBRAIO 1951 PER GLI OPERAI ADDETTI ALL'INDUSTRIA MINERARIA PER LE ZONE DEL VERBANO, CUSIO ED OSSOLA Parte di provvedimento in formato grafico
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