DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 392
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla, predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 18 dicembre 1957, per gli operai dipendenti dalle aziende produttrici di materiali laterizi;
Visti, per la provincia di La Spezia: l'accordo collettivo integrativo 22 settembre 1952, stipulato tra il Sindacato degli Industriali dei Laterizi e la Federazione Provinciale Lavoratori Edili ed Affini, la Federazione Provinciale Lavoratori dell'Edilizia - C.I.S.L. -; la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L. -, al quale ha aderito, in data 23 marzo 1960. l'Unione Provinciale del Lavoro - C.I.S.N.A.L. -; l'accordo collettivo integrativo 12 settembre 1958, stipulato tra il Sindacato Industriali dei Laterizi e la Federazione Provinciale Lavoratori del Legno, dell'Edilizia e Industrie Affini, la Federazione Provinciale Lavoratori Costruzioni e Affini - C.I.S.L. -; la Federazione Provinciale Edili, Affini e del Legno - U.I.L. -; al quale ha aderito, in data 23 marzo 1900, l'Unione Provinciale del Lavoro - C.I.S.N.A.L. -;
Visto, per la provincia di Savona, il contratto collettivo integrativo 17 aprile 1953, stipulato tra la; Sezione Laterizi dell'Unione Industriali e la Federazione Provinciale Lavoratori Edili ed Affini, l'Unione Sindacale Provinciale, l'Unione italiana del Lavoro;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino n. 11 della provincia di La Spezia, in data 15 luglio 1960, n. 4 della provincia di Savona, in data 30 luglio 1960, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita';
Sentito
il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Articolo unico
Decreta: I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita' di produzione di materiali laterizi per la quale sono stati stipulati: - per la provincia di La Spezia, gli accordi collettivi integrativi 22 settembre 1952 e 12 settembre 1958; - per la provincia di Savona, il contratto collettivo integrativo 17 aprile 1953; sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto e degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto. Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purche' con esse compatibili. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese produttrici di materiali laterizi delle province di La Spezia e Savona.
GRONCHI FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 21 maggio 1962
Atti del Governo, registro n. 147, foglio n. 103. - VILLA
Allegato
ACCORDO COLLETTIVO 22 SETTEMBRE 1952, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 28 GIUGNO 1952, DA VALERE PER I LAVORATORI ADDETTI ALL'INDUSTRIA DEI LATERIZI DELLA PROVINCIA DI LA SPEZIA. Parte di provvedimento in formato grafico ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO 12 SETTEMBRE 1958, PER I LAVORATORI ADDETTI ALL'INDUSTRIA DEI LATERIZI DELLA PROVINCIA DI LA SPEZIA Parte di provvedimento in formato grafico CONTRATTO COLLETTIVO 17 APRILE 1953 INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 28 GIUGNO 1952, PER GLI OPERAI ADDETTI ALL'INDUSTRIA DEI LATERIZI DELLA PROVINCIA DI SAVONA Parte di provvedimento in formato grafico
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