DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 398
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 152, n. 741;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 28 giugno 1958, per il personale dipendente da aziende commerciali;
Visto, per la provincia di Belluno, l'accordo collettivo integrativo 27 novembre 1956, e relativa tabella, stipulato tra l'Associazione Provinciale Commercianti e la Federazione Provinciale Sindacati Addetti Servizi Commerciali ed Affini - C.I.S.L. -;
Visto, per la provincia di Vicenza, il contratto collettivo integrativo 21 settembre 1959, e relative tabelle, stipulato tra l'Associazione Commercianti ed Esercenti e la Federazione Provinciale Sindacati Addetti al Commercio ed Affini - C.I.S. L. -, la Federazione italiana Lavoratori Commercio Ausiliari e Turismo - C.G.I.L. -, l'Unione italiana Dipendenti Aziende Commercio e Affini - U.I.L. -, e tra l'Associazione Commercianti ed Esercenti e la Confederazione italiana dei Sindacati Nazionali Lavoratori;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 8 della provincia di Belluno, in data 13 giugno 1960, e n. 2 della provincia di Vicenza, in data 15 aprile 1960, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita';
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
Articolo unico
I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali sono stati stipulati: - per la provincia di Belluno, l'accordo collettivo integrativo 27 novembre 1956, per il personale dipendente dalle aziende commerciali; - per la provincia di Vicenza, il contratto collettivo integrativo 21 settembre 1959, per i dipendenti da aziende commerciali; sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo e del contratto anzidetti, annessi al presente decreto. Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purche' con esse compatibili. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese commerciali indicate nell'accordo e nel contratto di cui al primo comma, delle province di Belluno e Vicenza.
GRONCHI FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato la Corte dei conti, addi' 21 maggio 1962
Atti del Governo, registro n. 147, foglio n. 101. - VILLA
Allegato
ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO 27 NOVEMBRE 1956, PER IL PERSONALE DIPENDENTE DALLE AZIENDE COMMERCIALI DELLA PROVINCIA DI BELLUNO. Parte di provvedimento in formato grafico CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 21 SETTEMBRE 1959, PER I DIPENDENTI DA AZIENDE COMMERCIALI DELLA PROVINCIA DI VICENZA Parte di provvedimento in formato grafico
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