DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 410
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto il contratto collettivo nazionale 21 novembre 1947, per i dipendenti da imprese artigiane di barbieri e misti, parrucchieri per signora ed affini;
Visti, per la provincia di Padova:
- l'accordo collettivo integrativo 15 marzo 1948, per le aziende artigiane di barbieri e misti, parrucchieri per signora ed affini;
- l'accordo collettivo 8 marzo 1954, per le aziende artigiane di barbieri e misti;
- l'accordo collettivo 24 novembre 1958, per i lavoranti dipendenti da aziende artigiane di barbieri e misti;
- l'accordo collettivo integrativo 24 novembre 1958, e relativa tabella, per gli apprendisti barbieri e misti;
tutti stipulati tra l'Unione Provinciale Artigiani e l'Unione Sindacale Provinciale; cui hanno aderito, tranne che per l'accordo collettivo 8 marzo 1964 la Confederazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori, in data 15 settembre 1959, e la Unione italiana del Lavoro, in data 18 settembre 1959;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 3 della provincia di Padova, in data 30 dicembre 1960, degli accordi collettivi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita';
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
Articolo unico
I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita' per le quali sono stati stipulati, per la provincia di Padova, l'accordo collettivo integrativo 15 marzo 1948, relativo alle aziende artigiane di barbieri e misti, parrucchieri per signora ed affini, l'accordo collettivo 8 marzo 1954, relativo alle aziende artigiane di barbieri e misti, l'accordo collettivo 24 novembre 1958, relativo ai lavoranti dipendenti da aziende artigiane di barbieri e misti, l'accordo collettivo integrativo 24 novembre 1958, relativo agli apprendisti barbieri e misti, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto, purche' compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori considerati nello accordi annessi, dipendenti dalle imprese artigiane di barbieri e misti, parrucchieri per signora ed affini della provincia di Padova.
GRONCHI FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 18 maggio 1962
Atti del Governo, registro n. 147, foglio n. 52. - VILLA
Accordi
ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO 15 MARZO 1948 PER LE AZIENDE DI BARBIERI E MISTI, PARRUCCHIERI PER SIGNORA ED AFFINI DELLA PROVINCIA DI PADOVA. Parte di provvedimento in formato grafico ACCORDO COLLETTIVO 8 MARZO 1954 PER LE AZIENDE DEI BARBIERI E MISTI DELLA PROVINCIA DI PADOVA Parte di provvedimento in formato grafico ACCORDO COLLETTIVO 24 NOVEMBRE 1958 PER I LAVORANTI DIPENDENTI DA AZIENDE ARTIGIANE DI BARBIERI E MISTI DELLA PROVINCIA DI PADOVA Parte di provvedimento in formato grafico ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO 24 NOVEMBRE 1958 PER GLI APPRENDISTI BARBIERI E MISTI DELLA PROVINCIA DI PADOVA Parte di provvedimento in formato grafico
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.