DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 410

Type DPR
Publication 1962-01-02
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale 21 novembre 1947, per i dipendenti da imprese artigiane di barbieri e misti, parrucchieri per signora ed affini;

Visti, per la provincia di Padova:

tutti stipulati tra l'Unione Provinciale Artigiani e l'Unione Sindacale Provinciale; cui hanno aderito, tranne che per l'accordo collettivo 8 marzo 1964 la Confederazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori, in data 15 settembre 1959, e la Unione italiana del Lavoro, in data 18 settembre 1959;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 3 della provincia di Padova, in data 30 dicembre 1960, degli accordi collettivi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita';

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico

I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita' per le quali sono stati stipulati, per la provincia di Padova, l'accordo collettivo integrativo 15 marzo 1948, relativo alle aziende artigiane di barbieri e misti, parrucchieri per signora ed affini, l'accordo collettivo 8 marzo 1954, relativo alle aziende artigiane di barbieri e misti, l'accordo collettivo 24 novembre 1958, relativo ai lavoranti dipendenti da aziende artigiane di barbieri e misti, l'accordo collettivo integrativo 24 novembre 1958, relativo agli apprendisti barbieri e misti, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto, purche' compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori considerati nello accordi annessi, dipendenti dalle imprese artigiane di barbieri e misti, parrucchieri per signora ed affini della provincia di Padova.

GRONCHI FANFANI - SULLO

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 18 maggio 1962

Atti del Governo, registro n. 147, foglio n. 52. - VILLA

Accordi

ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO 15 MARZO 1948 PER LE AZIENDE DI BARBIERI E MISTI, PARRUCCHIERI PER SIGNORA ED AFFINI DELLA PROVINCIA DI PADOVA. Parte di provvedimento in formato grafico ACCORDO COLLETTIVO 8 MARZO 1954 PER LE AZIENDE DEI BARBIERI E MISTI DELLA PROVINCIA DI PADOVA Parte di provvedimento in formato grafico ACCORDO COLLETTIVO 24 NOVEMBRE 1958 PER I LAVORANTI DIPENDENTI DA AZIENDE ARTIGIANE DI BARBIERI E MISTI DELLA PROVINCIA DI PADOVA Parte di provvedimento in formato grafico ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO 24 NOVEMBRE 1958 PER GLI APPRENDISTI BARBIERI E MISTI DELLA PROVINCIA DI PADOVA Parte di provvedimento in formato grafico

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