DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 426

Type DPR
Publication 1962-01-02
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visti:

i contratti collettivi nazionali 23 e 24 maggio 1958, e relative tabelle per il personale impiegatizio e per il personale operaio dipendente dalle imprese di spedizione, anche se denominate transitarie e doganali, dalle agenzie di corrieri, dai corrieri e dalle imprese di autotrasporto, che esercitano promiscuamente attivita' di spedizione e di trasporto, stipulati fra la Federazione Nazionale Spedizionieri, con l'intervento della. Federazione Generale del Traffico e dei Trasporti e la Federazione italiana, Autoferrotramvieri e Internavigatori, la Federazione italiana Lavoratori Trasporti ed Ausiliari del Traffico, assistita dalla Confederazione italiana Sindacali Lavoratori, l'Unione italiana.

Lavoratori Portuali e Aggregati, con l'intervento dell'Unione italiana del Lavoro;

l'accordo collettivo nazionale 5 luglio 1960, e relative tabelle, per il personale impiegatizio ed operaie dipendente dalle imprese di spedizione, anche se denominate transitarie e doganali, dalle agenzie di corrieri, dai corrieri e dalle imprese di autotrasporto che esercitano promiscuamente attivita' di trasporto e di spedizione stipulato tra la Federazione Nazionale Spedizionieri, con l'intervento della Confederazione Generale del Traffico e dei Trasporti e la Federazione italiana Autoferrotramvieri e Internavigatori - C.G.I.L. -, la Federazione italiana Lavoratori Trasporti e Ausiliari del Traffico - C.I.S.L. -, la Unione italiana Lavoratori Trasportatori e Ausiliari Traffico - U.I.L. -; e, in pari data tra la Federazione Nazionale Spedizionieri, con l'intervento della Confederazione Generale del Traffico e dei Trasporti e la Federazione Nazionale Lavoratori Trasporti e Ausiliari del Traffico - C.I.S.N.A.L. -;

Vista la pubblicazioni nell'apposito Bollettino, n. 18 del 2 febbraio 1960, e n. 175 del 10 luglio 1961, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita';

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico

I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali sono stati stipulati i contratti collettivi nazionali 23 e 24 maggio 1958, e l'accordo collettivo nazionale 5 luglio 1960 relativi al personale impiegatizio ed operaio dipendente dalle aziende di spedizione, anche se denominate transitarie e doganali, dalle agenzie di corriere dai corrieri e dalle aziende di autotrasporto, che esercitano promiscuamente attivita' di spedizione e di trasporto, eccettuati i rapporti di lavoro costituiti per il personale impiegatizio ed operaio dipendente dalle agenzie di corriere, dai corrieri e dalle aziende di autotrasporto che esercitano promiscuamente attivita' di spedizione e di trasporto, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti ed accordi collettivi anzidetti, annessi al presente decreto. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese di spedizione, anche se denominate transitarie e doganali.

GRONCHI FANFANI - SULLO

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 19 maggio 1962

Atti del Governo, registro n. 147, foglio n. 73. - VILLA

Allegato

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 23 MAGGIO 1958 PER IL PERSONALE IMPIEGATIZIO DIPENDENTE DALLE IMPRESE DI SPEDIZIONE, ANCHE SE DENOMINATE TRANSITARIE E DOGANALI, DALLE AGENZIE DI CORRIERI, DAI CORRIERI E DALLE IMPRESE DI AUTOTRASPORTO, CHE ESERCITANO PROMISCUAMENTE ATTIVITA' DI SPEDIZIONE E DI TRASPORTO. Parte di provvedimento in formato grafico CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 24 MAGGIO 1958 PER IL PERSONALE OPERAIO DIPENDENTE DALLE IMPRESE DI SPEDIZIONE, ANCHE SE DENOMINATE TRANSITARIE E DOGANALI, DALLE AGENZIE DI CORRIERI, DAI CORRIERI E' DALLE IMPRESE DI AUTOTRASPORTO CHE ESERCITANO PROMISCUAMENTE ATTIVITA' DI SPEDIZIONE E DI TRASPORTO Parte di provvedimento in formato grafico ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 5 LUGLIO 1960 PER IL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEL PERSONALE IMPIEGATIZIO ED OPERAIO DIPENDENTE DALLE IMPRESE DI SPEDIZIONE, ANCHE SE DENOMINATE TRANSITARIE E DOGANALI, DALLE AGENZIE DI CORRIERI, DAI CORRIERI E DALLE IMPRESE DI AUTOTRASPORTO, CHE ESERCITANO PROMISCUAMENTE ATTIVITA' DI TRASPORTO E' DI SPEDIZIONE Parte di provvedimento in formato grafico

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