DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 433

Type DPR
Publication 1962-01-02
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960 n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto l'accordo nazionale di scala mobile 24 settembre 1952, per i salari agricoli;

Visto il patto collettivo nazionale di lavoro 15 febbraio 1957, per i braccianti agricoli avventizi;

Visto il patto collettivo nazionale di lavoro 26 marzo 1960, per i salariati fissi dell'agricoltura;

Visti, per la provincia di Roma:

entrambi stipulati tra l'Unione Provinciale degli Agricoltori, la Federazione Provinciale dei Coltivatori Diretti e la Federazione Provinciale Braccianti e Salariati Agricoli - C.G.I.L. -, l'Unione Sindacale - C.I.S.L. -, l'U.I.L.-Terra Provinciale; e tra l'Unione Provinciale degli Agricoltori, la Federazione Provinciale dei Coltivatori Diretti e il Sindacato Provinciale Braccianti e Salariati Agricoli della. C.I.S.N.A.L. - Terra;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 8 e n. 12 della provincia di Roma, in data 13 ottobre 1960 e 16 marzo 1981, dei contratti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita';

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico

I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali sono stati stipulati, per la provincia di Roma: - il contratto collettivo 16 luglio 1955, relativo ai braccianti agricoli avventizi; - il contratto collettivo 1 dicembre 1955, relativo a gli obbligati agricoli; - il contratto collettivo 17 aprile 1956, relativo ai salariati agricoli fissi; sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti anzidetti, annessi al presente decreto, purche' compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori considerati nei contratti di cui al primo comma, dipendenti dalle imprese agricole della provincia di Roma.

GRONCHI FANFANI - SULLO

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 28 maggio 1962

Atti del Governo, registro n. 148 foglio n. 47. - VILLA

Contratti

CONTRATTO COLLETTIVO 16 LUGLIO 1955, PER I BRACCIANTI AGRICOLI AVVENTIZI DELLA PROVINCIA DI ROMA. Parte di provvedimento in formato grafico CONTRATTO COLLETTIVO 1 DICEMBRE 1955, PER GLI OBBLIGATI AGRICOLI DELLA PROVINCIA DI ROMA Parte di provvedimento in formato grafico CONTRATTO COLLETTIVO 17 APRILE 1956 PER I SALARIATI AGRICOLI FISSI DELLA PROVINCIA DI ROMA Parte di provvedimento in formato grafico

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