DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 435

Type DPR
Publication 1962-01-02
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto l'accordo collettivo nazionale 12 agosto 1959, per i dipendenti dalle imprese esercenti cinema e cinema-teatri;

Visto, per la provincia di Ascoli Piceno, l'accordo collettivo integrativo 28 marzo 1960, stipulato tra la Associazione Industriali - Sezione Provinciale dello Spettacolo - e la Federazione Provinciale Lavoratori dello Spettacolo - C.G.I.L. -, la Federazione Provinciale Unitaria lavoratori dello Spettacolo - C.I.S.L. -;

Visto, per la provincia di Livorno, l'accordo collettivo integrativo 11 marzo 1960 e relative tabelle stipulato tra l'Associazione degli Industriali - Sezione Provinciale dello Spettacolo - e la Federazione italiana Lavoratori dello Spettacolo G.I.L. -, la Federazione Unitaria Lavoratori dello Spettacolo - C.I.S.L. -, la Federazione italiana Autonoma Lavoratori dello Spettacolo - U.I.L. -;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 8 della provincia di Ascoli Piceno, in data 24 giugno 1961, n. 12 della provincia di Livorno, in data 30 giugno 1961, degli accordi sopra indicati depositati presso il Ministero dei lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita';

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico

I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita' per la quale sono stati stipulati, relativamente ai dipendenti dalle imprese esercenti cinema e cinema-teatri: - per la provincia di Ascoli Piceno, l'accordo collettivo integrativo 28 marzo 1960; - per la provincia di Livorno, l'accordo collettivo integrativo 11 marzo 1960; sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto. Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purche' con esse compatibili. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti cinema e cinema-teatri delle province di Ascoli Piceno e Livorno.

GRONCHI FANFANI - SULLO

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 28 maggio 1962

Atti del Governo, registro n. 148, foglio n. 33. - VILLA

Accordo

ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO 28 MARZO 1960 PER I DIPENDENTI DALLE IMPRESE ESERCENTI CINEMA E CINEMA-TEATRI DELLA PROVINCIA DI ASCOLI PICENO. Parte di provvedimento in formato grafico ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO 11 MARZO 1960 PER I DIPENDENTI DALLE IMPRESE ESERCENTI CINEMA E CINEMA-TEATRI DELLA PROVINCIA DI LIVORNO Parte di provvedimento in formato grafico

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