DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 446

Type DPR
Publication 1962-01-02
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, coma quinto della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista, la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale 7 marzo 1948, per i professori d'orchestra dipendenti da imprese di operetta rivista, varieta', avanspettacolo e spettacoli similari;

Visto l'accordo collettivo 14 aprile 1951, integrativo del predetto contratto collettivo nazionale 7 marzo 1948, per i professori d'orchestra dipendenti da imprese di operetta, rivista, varieta', avanspettacolo e spettacoli similari oppure dai teatri e cinema-teatri ove agiscono le suddette imprese;

Visto, per la provincia di Bologna, l'accordo collettivo integrativo 16 settembre 1957, stipulato tra l'Associazione Generale italiana dello Spettacolo - Sezione Provinciale - e il Sindacato Nazionale Professori di Orchestra - Gruppo Provinciale -; cui hanno aderito, in data 17 giugno 1961, il Sindacato Provinciale della Federazione Nazionale dello Spettacolo - C.I.S.N.A.L. -, il Sindacato Provinciale della Federazione Unitaria Lavoratori dello Spettacolo - C.I.S.L. -, il Sindacato Provinciale della Federazione italiana Autonoma Lavoratori dello Spettacolo - U.I.L. -;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 29 della provincia di Bologna, in data 30 giugno 1961, dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita';

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico

I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita' per la quale e' stato stipulato, per la provincia di Bologna, l'accordo collettivo integrativo 16 settembre 1957, relativo ai professori d'orchestra assunti, con contratto a tempo determinato, dagli esercenti teatri e cinemateatri ove agiscono compagnie di rivista, operette, varieta' e avanspettacolo, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto. Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purche' con esse compatibili. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i professori d'orchestra assunti, con contratto a tempo determinato, dagli esercenti teatri e cinema-teatri ove agiscono compagnie di rivista, operette, varieta' e avanspettacolo, della provincia di Bologna. Il presente decreto, munito del sigillo dello State, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 2 gennaio 1962 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addi' 28 maggio 1962 Atti del Governo, registro n. 148, foglio n. 17. - VILLA

Allegato

ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO 16 SETTEMBRE 1957 PER I PROFESSORI D'ORCHESTRA ASSUNTI, CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO, DAGLI ESERCENTI TEATRI E CINEMA-TEATRI OVE AGISCONO COMPAGNIE DI RIVISTA, OPERETTE, VARIETA' E AVANSPETTACOLO DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA. Parte di provvedimento in formato grafico

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