DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 458

Type DPR
Publication 1962-01-02
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visti, per la provincia di Venezia:

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, numeri 19, 24, 28, 30, 42 della provincia di Venezia, in data 8, 15, 19, 20 e 27 luglio 1961, e degli accordi collettivi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita';

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico

I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' artigiane per le quali sono stati stipulati, per la provincia di Venezia: - l'accordo collettivo 6 dicembre 1949, relativo alla misura della gratifica natalizia da corrispondere ai dipendenti dalle aziende artigiane; - l'accordo collettivo 23 maggio 1952, relativo ai dipendenti dalle aziende artigiane di pittori e decoratori; - il contratto collettivo 21 ottobre 1954, relativo ai dipendenti dalle aziende artigiane; - il contratto collettivo 23 settembre 1955, relativo agli apprendisti dipendenti dalle aziende artigiane; - l'accordo collettivo 20 gennaio 1957, relativo ai dipendenti dalle aziende artigiane di stuccatori; - l'accordo collettivo 1 febbraio 1958, relativo ai dipendenti dalle aziende artigiane del ferro, del legno, e calzaturiere; - il contratto collettivo 16 maggio 1960, relativo agli apprendisti dipendenti dalle aziende artigiane del legno; sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti e degli accordi collettivi anzidetti, annessi al presente decreto, purche' compatibili per quanto riguarda le attivita' artigiane per le quali sono stati stipulati appositi contratti collettivi nazionali, con quelle concernenti la relativa disciplina nazionale di categoria. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane esercenti le attivita' indicate nei contratti e negli accordi collettivi di cui al primo comma, della provincia di Venezia.

GRONCHI FANFANI - SULLO

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 28 maggio 1962

Atti del Governo registro n. 148, foglio n. 18. - VILLA

Allegato

ACCORDO COLLETTIVO 6 DICEMBRE 1949 PER LA GRATIFICA NATALIZIA DA CORRISPONDERE AI DIPENDENTI DALLE AZIENDE ARTIGIANE DELLA PROVINCIA DI VENEZIA. Parte di provvedimento in formato grafico ACCORDO COLLETTIVO 23 MAGGIO 1952 PER I DIPENDENTI DALLE AZIENDE ARTIGIANE DEI PITTORI E DECORATORI DELLA PROVINCIA DI VENEZIA. Parte di provvedimento in formato grafico CONTRATTO COLLETTIVO 21 OTTOBRE 1954 PER I DIPENDENTI DELLE AZIENDE ARTIGIANE DELLA PROVINCIA DI VENEZIA. Parte di provvedimento in formato grafico CONTRATTO COLLETTIVO 23 SETTEMBRE 1955 PER GLI APPRENDISTI DIPENDENTI DALLE AZIENDE ARTIGIANE DELLA PROVINCIA DI VENEZIA. Parte di provvedimento in formato grafico ACCORDO COLLETTIVO 20 GENNAIO 1957 PER I DIPENDENTI DALLE AZIENDE ARTIGIANE DI STUCCATORI NELLA PROVINCIA DI VENEZIA. Parte di provvedimento in formato grafico ACCORDO COLLETTIVO 1 FEBBRAIO 1958 PER I DIPENDENTI DALLE AZIENDE ARTIGIANE DEL FERRO, DEL LEGNO E CALZATURIERE NELLA PROVINCIA DI VENEZIA. Parte di provvedimento in formato grafico CONTRATTO COLLETTIVO 16 MAGGIO 1960 PER GLI APPRENDISTI DIPENDENTI DA AZIENDE ARTIGIANE DEL LEGNO DELLA PROVINCIA DI VENEZIA. Parte di provvedimento in formato grafico

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