DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 468

Type DPR
Publication 1962-01-02
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale 21 novembre 1947, per i dipendenti da aziende artigiane di barbieri e misti, parrucchieri per signora ed affini;

Visto per la provincia di Novara, il contratto collettivo integrativo 10 settembre 1951, per i dipendenti da aziende artigiane di barbieri e parrucchieri, stipulato tra l'Unione Provinciale Novarese degli Artigiani - Sindacato Barbieri e Parrucchieri - e la Federazione Provinciale Lavoratori Commercio Ausiliari e Turismo - C.G.I.L. -, la Federazione Provinciale Sindacati Addetti al Commercio - C.I.S.L. -;

Visto, per il comune di Perugia, l'accordo collettivo 8 dicembre 1955, per i dipendenti da aziende artigiane di barbieri stipulato tra la Categoria Artigiani Barbieri assistita dalla Federazione Liberi Artigiani e la Categoria Lavoranti Barbieri, assistita dalla Camera Confederale del Lavoro:

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 10 della provincia di Novara in data 22 agosto 1961, n. 11 della provincia di Perugia in data 15 luglio 1961, del contratto e dell'accordo sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita';

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico

I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali sono stati stipulati: - per la provincia di Novara, il contratto collettivo integrativo 10 settembre 1951, relativo ai dipendenti da aziende artigiane di barbieri e parrucchieri; - per il comune di Perugia, l'accordo collettivo 8 dicembre 1955, relativo ai dipendenti da aziende artigiane di barbieri; sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto e dell'accordo anzidetti, annessi al presente decreto, purche' compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane di barbieri e parrucchieri della provincia di Novara, e di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane di barbieri del comune di Perugia.

GRONCHI FANFANI - SULLO

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 21 maggio 1962

Atti del Governo, registro n. 147, foglio n. 84. - VILLA

Allegato

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 10 SETTEMBRE 1951 PER I DIPENDENTI DA AZIENDE ARTIGIANE DI BARBIERI E PARRUCCHIERI DELLA PROVINCIA DI NOVARA. Parte di provvedimento in formato grafico ACCORDO COLLETTIVO 8 DICEMBRE 1955 PER I DIPENDENTI DA AZIENDE ARTIGIANE DI BARBIERI DEL COMUNE DI PERUGIA. Parte di provvedimento in formato grafico

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