LEGGE 16 febbraio 1862, n. 471
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 2 maggio 1957 per i dirigenti di aziende commerciali;
Visto, per la provincia di Firenze, il contratto collettivo integrativo 21 dicembre 1959, stipulato tra la Unione Provinciale Generale dei Commercianti e il Sindacato Toscano Dirigenti Aziende Commerciali;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 22 della provincia di Firenze, in data 12 giugno 1961, del contratto sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita';
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
Articolo unico
I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita' per la quale e' stato stipulato, per la provincia di Firenze, il contratto collettivo integrativo 21 dicembre 1959, relativo ai dirigenti di aziende commerciali, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto anzidetto, annesso al presente decreto. Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purche' con esse compatibili. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i dirigenti di imprese commerciali della provincia di Firenze.
GRONCHI FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 19 maggio 1962
Atti del Governo, registro n. 147, foglio n. 72. - VILLA
Contratto Collettivo
CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 21 DICEMBRE 1959 PER I DIRIGENTI DI AZIENDE COMMERCIALI DELLA PROVINCIA DI FIRENZE. Parte di provvedimento in formato grafico
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