DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 marzo 1962, n. 474
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiori, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni e integrazioni;
Sulla
proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:
Art. 1
Sono approvate e rese esecutive le annesse convenzioni stipulate in Torino in data 9 maggio 1959 e 18 novembre 1961 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facolta' di giurisprudenza dell'Universita' di Torino.
Art. 2
E' istituito ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sua istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di Diritto regionale in aggiunta a quelli indicati per la Facolta' di giurisprudenza dell'Universita' di Torino, nella tabella D, annessa al predetto testo unico e successive modificazioni.
Art. 3
Qualora le convenzioni siano rinnovate alla scadenza ovvero vengano meno per qualsiasi motivo i contributi in esse previsti, il posto di cui al precedente articolo sara' senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare.
Art. 4
I versamenti dei contributi previsti dalle convenzioni verranno fatti affluire allo stato di previsione dell'entrata al capitolo e all'articolo proprio dell'esercizio nel quale sara' nominato il titolare del posto ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.
GRONCHI GUI - TREMELLONI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 12 giugno 1962
Atti del Governo, registro n. 150, foglio n. 34. - VILLA
Convenzione istituzione di un posto di professore Facolta' di giurisprudenza-art. 1
Raccolta n. 1261 Repertorio n. 3131 Convenzione per la istituzione di un posto di professore di ruolo per l'insegnamento del Diritto regionale presso la Facolta' di giurisprudenza dell'Universita' degli studi di Torino. REPUBBLICA ITALIANA L'anno millenovecentocinquantanove, addi' nove del mese di maggio (9 maggio 1959), in Aosta e nella sala delle adunanze del Consiglio regionale presso il Palazzo del Consiglio della Valle. Avanti a me dott. Germano Ollietti, notaio alla residenza di Aosta, iscritto presso il Collegio dei distretti notarili riuniti di Ivrea-Aosta, con sede in Ivrea, ed alla presenza dei signori: Brero dott. Attilio, nato a Bra' il tre luglio millenovecentotredici (3 luglio 1913) e residente in Aosta, impiegato; Lucat dott. Anselmo, nato a Torgnon il dieci dicembre millenovecentoventidue (10 dicembre 1922) e residente in Aosta, impiegato; testimoni a me noti, idonei e richiesti. Sono personalmente comparsi i signori: 1) avv, dott. Bondaz Vittorino, nato in Aosta il sedici aprile millenovecentocinque (16 aprile 1905) ed ivi residente, il quale dichiara di agire in questo atto a nome e per conto della Regione autonoma della Valle d'Aosta, nella sua qualita' di Presidente della Giunta regionale della Regione autonoma stessa, in esecuzione della deliberazione del Consiglio regionale n. 108, in data 6 ottobre 1958, vistata dalla Commissione di coordinamento per la Valle d'Aosta il 28 ottobre 1958, n. 2116, quale deliberazione, in copia conforme all'originale, rilasciata dal segretario della ripetuta Regione in data odierna, previa, lettura da me datane ai comparenti, presenti i testi, si allega al presente sotto la lettera A) onde ne formi parte integrante e sostanziale; 2) prof. dott. Allara Mario, nato a Torino l'otto agosto millenovecentodue (8 agosto 1902) e residente a Torino, via Cosseria n. 11, il quale dichiara di intervenire nel presente atto non in proprio, ma a nome e per conto dell'Universita' degli studi di Torino, di cui e' Rettore, in esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione della Universita' suddetta: 1) in data 21 luglio 1958; 2) in data 22 ottobre 1958. quali deliberazioni, in copia conforme all'originale, rilasciate entrambe in data 8 maggio 1959 dal direttore amministrativo della ripetuta Universita' previa lettura da me datane ai comparenti, presenti i testi, si allegano al presente rispettivamente sotto le lettere B) e C) onde abbiano a formarne parte integrante e sostanziale. Io notaio sono personalmente certo della identita' personale e capacita' giuridica dei predetti comparenti i quali mi richiedono di dar forma di atto pubblico a quanto segue: Premesso a) che il Presidente della Giunta regionale valdostana, celebrando il decennale dell'autonomia regionale della Valle d'Aosta, ha auspicato che si costituiscano cattedre di Diritto regionale nelle Universita' italiane: b) che il Consiglio della Facolta' di giurisprudenza della Universita' degli studi di Torino, nell'adunanza del giorno 18 marzo 1958, dopo aver sottolineato la notevole importanza che ha assunto in Italia il Diritto regionale, anche valutato puramente come diritto positivo nei problemi giuridici generali e speciali che esso presenta, ha auspicato che la Valle d'Aosta voglia finanziare, mediante cattedra convenzionata, questo insegnamento nella Universita' di Torino; c) che lo stesso Consiglio della Facolta' di giurisprudenza, nell'adunanza del giorno 11 luglio 1958 "in considerazione dell'importanza che ha assunto in Italia, il Diritto regionale, in considerazione anche del fatto che l'Universita' di Torino e l'Universita' naturale della Valle d'Aosta, Regione a Statuto particolare", ha deliberato che negli elenchi degli insegnanti complementari dei corsi di laurea in giurisprudenza e in scienza politiche sia incluso, con modifica di statuto, il "Diritto regionale" ed ha rinnovato il voto, gia' espresso nella seduta del 18 marzo 1958, perche' la Valle d'Aosta voglia finanziare, mediante cattedra convenzionata, detto insegnamento nella Universita' di Torino; d) che il Consiglio regionale della Valle d'Aosta nella adunanza del giorno 6 ottobre 1958 ha deliberato di approvare l'assunzione a carico regionale della spesa per l'istituzione di una cattedra convenzionata per l'insegnamento del Diritto regionale presso la Facolta' di giurisprudenza dell'Universita' degli studi di Torino, alle condizioni di cui alla presente convenzione: e) che il Senato accademico e il Consiglio di amministrazione dell'Universita' degli studi di Torino, con deliberazioni rispettivamente in data 14 giugno 1958 e 3 settembre 1958 ed in data 21 luglio 1958 e 22 ottobre 1958, hanno esaminato ed approvato, entro i limiti della rispettiva competenza, la proposta per la istituzione, mediante Convenzione, di un posto di professore di ruolo destinato all'insegnamento del "Diritto regionale". Tutto cio' premesso: si conviene e stipula quanto segue: Art. 1. Presso l'Universita' degli studi di Torino e' istituita, in aggiunta ai posti di ruolo assegnati alla Facolta' di giurisprudenza e con le norme dell'art. 63, comma secondo, e dell'art. 100, comma secondo, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni, un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento di "Diritto regionale".
Convenzione istituzione di un posto di professore Facolta' di giurisprudenza-art. 2
Art. 2. La Regione autonoma della Valle d'Aosta si obbliga a versare, in due rate semestrali, uguali ed anticipate, alla Universita' degli studi di Torino, per il mantenimento del posto di ruolo di "Diritto regionale" di cui all'art. 1, a decorrere dalla data di nomina o trasferimento del titolare del posto stesso, il contributo annuo di lire tremilioni (L. 3.000.000) pari all'importo della spesa media, prevista per un posto di professore di ruolo universitario.
Convenzione istituzione di un posto di professore Facolta' di giurisprudenza-art. 3
Art. 3. La Regione autonoma della Valle d'Aosta si obbliga, inoltre, per tutto il periodo di durata della Convenzione ed anche per il successivo periodo di eventuale proroga della Convenzione stessa, a versare all'Universita' degli studi di Torino, oltre a quanto indicato nell'articolo precedente, la somma annua di lire seicentomila (L. 600.000) pari al venti per cento (20%) di quella di L. 3.000.000, indicata come spesa media annua prevista per un posto di professore di ruolo universitario, destinata a costituire uno speciale fondo per provvedere all'eventuale trattamento economico di cessazione dal servizio spettante al titolare del posto di professore di ruolo di cui trattasi, nel caso in cui lo stesso abbia a cessare dal servizio, entro o dopo i primi venti anni di durata della presente convenzione, maturando il diritto al trattamento medesimo. La Regione autonoma della Valle d'Aosta si obbliga altresi' a corrispondere la suddetta percentuale del 20% anche sul nuovo maggiore contributo che essa sia obbligata a versare alla Universita' degli studi di Torino, a norma del successivo art. 4, in seguito ad eventuali futuri miglioramenti economici che dovessero essere disposti a favore dei professori universitari. La decorrenza di quest'ultimo aumento dovra' essere fissata dalla stessa data in cui verranno concessi eventuali miglioramenti economici a favore del professori universitari.
Convenzione istituzione di un posto di professore Facolta' di giurisprudenza-art. 4
Art. 4. Qualora, in seguito a miglioramenti disposti per legge, il trattamento economico (stipendio, carovita, ed indennita' varie) del professore titolare della cattedra di Diritto regionale di cui all'art. 1, dovesse superare l'ammontare totale dei contributi di cui agli articoli 2 e 3, la Regione autonoma della Valle d'Aosta, si obbliga a versare il proprio contributo nella misura non inferiore alla spesa effettiva per il mantenimento del posto suddetto. L'aumento del contributo decorrera' dal giorno nel quale si e' determinato, per effetto dei provvedimento, il maggiore costo del mantenimento del posto.
Convenzione istituzione di un posto di professore Facolta' di giurisprudenza-art. 5
Art. 5. La presente convenzione si intendera' decaduta: a) se non venga rinnovata alla scadenza o alle successive scadenze di cui all'art. 7; b) se non venga aumentato il contributo secondo l'art. 4, al verificarsi delle condizioni previste dall'articolo stesso; c) se vengano a cessare, per qualsiasi motivo in qualsiasi momento cio' si avveri, i mezzi finanziari previsti dalla presente convenzione. In tutti e tre i casi suddetti, il posto di professore di ruolo di Diritto regionale si intendera' senz'altro soppresso il titolare della cattedra cessera' immediatamente dal servizio.
Convenzione istituzione di un posto di professore Facolta' di giurisprudenza-art. 6
Art. 6. L'Universita' degli studi di Torino, si obbliga, in esecuzione di quanto sopra indicato: a) a versare annualmente allo Stato l'ammontare complessivo degli emolumenti effettivi dovuti al titolare di ruolo dell'insegnamento di Diritto regionale, compresi i relativi oneri fiscali, nonche' l'ammontare delle ritenute, che dovranno essere operate sullo stipendio del predetto titolare della cattedra; b) a destinare a dotazione della cattedra predetta la somma che rimanga disponibile, una volta eseguito il versamento allo Stato per i titoli di cui alla precedente lettera a); c) a versare allo Stato, annualmente, la somma di lire seicentomila (L. 600.000), che le verra' corrisposta dalla Regione autonoma della Valle d'Aosta, in esecuzione e per gli effetti di cui all'art. 3 della presente Convenzione, eventualmente maggiorata della somma di cui al secondo comma dello stesso articolo, con esonero della Universita' stessa da ogni altro obbligo e responsabilita'.
Convenzione istituzione di un posto di professore Facolta' di giurisprudenza-art. 7
Art. 7. La presente Convenzione che e' subordinata all'approvazione del Ministero della pubblica istruzione, avra' vigore per venti anni, con decorrenza dalla data di nomina o trasferimento presso la Universita', degli studi di Torino del professore titolare della cattedra di Diritto regionale, e si intendera' tacitamente rinnovata per un eguale periodo di tempo ove non sia denunciata da una delle parti contraenti, almeno un anno prima della sua scadenza, a mezzo di lettera raccomandata.
Convenzione istituzione di un posto di professore Facolta' di giurisprudenza-art. 8
Art. 8. La presente Convenzione, che e' fatta nell'interesse dell'Universita' degli studi di Torino, sara' registrata in esenzione della tassa relativa, a sensi dell'art. 55 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con [regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592) e successive modificazioni. E' richiesto io notaio lo ricevuto quest'atto che, da me scritto, ho letto, presenti i testi, ai comparenti, i quali su mio interpello, lo dichiarano conforme alla loro volonta' ed in conferma con i testi e mero notaio lo sottoscrivono in calce, firmando anche nel margine dei fogli non contenenti le firme finali. Occupa di tre fogli pagine intere undici piu' righe sette della dodicesima pagina firme comprese. In originale firmati: Avv. Vittorino BONDAZ; Mario ALLARA; Attilio BRERO teste; Dott. Anselmo LUCAT, teste; Germano OLLIETTI, notaio. Registrato in Aosta il 26 maggio 1959 al n. 1621 con lire 200, il Procuratore.
Convenzione istituzione di un posto di professore Facolta' di giurisprudenza-Modifica
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