← Current text · History

LEGGE 2 marzo 1862, n. 478

Current text a fecha 1970-01-02

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto, per la provincia di Cremona, l'accordo collettivo 20 luglio 1960, per gli operai addetti ai lavori di trebbiatura e di sgusciatura dei semi, stipulato tra la Associazione Provinciale Trebbiatori e Motoaratori, l'Associazione Provinciale degli Industriali e l'Unione Sindacale Provinciale, la Camera Provinciale del Lavoro;

Visto, per la provincia di Rovigo, l'accordo collettivo 24 giugno 1960, per gli operai tecnici addetti ai lavori di trebbiatura per conto terzi, stipulato tra l'Associazione Provinciale Esercenti Macchine Agricole per Conto Terzi e la Camera Confederale del Lavoro, la Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -, l'Unione italiana del Lavoro;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 24 della provincia di Cremona, in data 30 giugno 1961, n. 7 della provincia di Rovigo, in data 30 giugno 1961, degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita';

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico

I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali sono stati stipulati: - per la provincia di Cremona, l'accordo collettivo 20 luglio 1960, relativo agli operai addetti ai lavori di trebbiatura e sgusciatura dei semi; - per la provincia di Rovigo, l'accordo collettivo 24 giugno 1960, relativo agli operai tecnici addetti ai lavori di trebbiatura per conto terzi; sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai addetti ai lavori di trebbiatura e sgusciatura dei semi della provincia di Cremona e ai lavori di trebbiatura della provincia di Rovigo.

GRONCHI FANFANI - SULLO

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 30 maggio 1962

Atti del Governo, registro n. 148, foglio n. 60. - VILLA

Allegato

ACCORDO COLLETTIVO 20 LUGLIO 1960 PER GLI OPERAI ADDETTI AI LAVORI DI TREBBIATURA E DI SGUSCIATURA DEI SEMI DELLA PROVINCIA DI CREMONA. Parte di provvedimento in formato grafico ACCORDO COLLETTIVO 24 GIUGNO 1960 PER GLI OPERAI TECNICI, ADDETTI AI LAVORI DI TREBBIATURA PER CONTO TERZI DELLA PROVINCIA DI ROVIGO. Parte di provvedimento in formato grafico